Jobs act e i controlli sui computer, il ministero: tutto regolare
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Jobs act e i controlli sui computer, il ministero: tutto regolare

Jobs act e i controlli sui computer, il ministero: tutto regolare

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(AGI) - Roma, 18 giu. - La norma sui controlli a distanzacontenuto nel decreto attuativo del Jobs act "non 'liberalizza'i controlli sui lavoratori ed e' in linea con le indicazioniche il Garante della Privacy. E' quanto sottolinea il ministerodel Lavoro in una nota in cui precisa che la norma "si limita afare chiarezza circa il concetto di 'strumenti di controllo adistanza' ed i limiti di utilizzabilita' dei dati raccoltiattraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che ilGarante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, inparticolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo dellaposta elettronica e di internet". "La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumentidi controllo contenuta nello schema di decreto legislativo intema di semplificazioni - spiega il ministero - adegua lanormativa contenuta nell'art.4 dello Statuto dei lavoratori,risalente al 1970, alle innovazioni tecnologiche nel frattempointervenute". "Come gia' la norma originaria dello Statuto -prosegue la nota - anche questa nuova disposizione prevede chegli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anchela possibilita' di controllo dei lavoratori, possono essereinstallati esclusivamente per esigenze organizzative eproduttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela delpatrimonio aziendale; ed esclusivamente previo accordosindacale o, in assenza, previa autorizzazione della DirezioneTerritoriale del Lavoro o del Ministero. La modificaall'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possonoessere considerati 'strumenti di controllo a distanza' glistrumenti che vengono assegnati al lavoratore 'per rendere laprestazione lavorativa' (una volta si sarebbero chiamati gli'attrezzi di lavoro'), come pc, tablet e cellulari. In talmodo, viene fugato ogni dubbio -per quanto teorico- circa lanecessita' del previo accordo sindacale anche per la consegnadi tali strumenti. L'espressione 'per rendere la prestazionelavorativa' comporta che l'accordo o l'autorizzazione nonservono se, e nella misura in cui, lo strumento vieneconsiderato quale mezzo che 'serve' al lavoratore per adempierela prestazione: cio' significa che, nel momento in cui talestrumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta diappositi software di localizzazione o filtraggio) percontrollare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito delladisposizione: in tal caso, infatti, da strumento che 'serve' allavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o ilcellulare divengono strumenti che servono al datore percontrollarne la prestazione. Con la conseguenza che queste'modifiche' possono avvenire solo alle condizioni ricordatesopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordosindacale o l'autorizzazione". "Percio', e' bene ribadirlo -conclude il ministero - non si autorizza nessun controllo adistanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalita' perl'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per laprestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilita' dei datiraccolti con questi strumenti. Il nuovo articolo 4, peraltro,rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizionedel lavoratore, imponendo che al lavoratore venga data adeguatainformazione circa l'esistenza e le modalita' d'uso delleapparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installatecon l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o delMinistero); e, per quanto piu' specificamente riguarda glistrumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguatainformazione circa le modalita' di effettuazione dei controlli,che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto conquanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore nonsia adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalita'd'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalita' dieffettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che idati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno afini disciplinari". (AGI).
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