Roma, 20 apr. - La banca potra' pignorare la casa dopo 18 rate non pagate di mutuo, anche non consecutive, e senza passare dall'asta giudiziaria. Questa possibilita' non potra' pero' essere retroattiva. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che attua la direttiva europea sui "contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali", il cosiddetto decreto mutui.
Il Cdm ha recepito i pareri delle commissioni parlamentari estendendo da sette a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha "inadempimento" da parte del consumatore. Prevista anche piu' protezione per i consumatori. Nello specifico, si legge nella nota di Palazzo Chigi, la finalita' della direttiva e' quella di "garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprieta' su un immobile). La direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG)".
Il decreto legislativo chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove norme che e' circoscritto a: mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Vengono inoltre individuati i "canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori)". Recependo i contenuti dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficolta' a pagare le rate del mutuo: viene previsto che la Banca d'Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.
Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. La possibilita' di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprieta' dell'immobile in caso di inadempimento prevede l'applicabilita' solo per i futuri contratti. E' stata anche prevista l'assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola. (AGI)