Riforme: come cambia il Bicameralismo paritario
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Riforme: come cambia il Bicameralismo paritario

Riforme: come cambia il Bicameralismo paritario

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(AGI) - Roma, 9 ott. - Queste le principlai norme del ddlche il Senato si appresta ad approvare e che la Camera, per leparti modificate, dovra' di nuovo esaminare. - FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO Camera dei deputati eSenato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed e'titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione diindirizzo politico e di controllo sull'attivita' del Governo- IL NUOVO SENATO DEI 100. Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componentidi nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. Dopo l'accordo siglato nel Pd scelti in conformita' alledecisioni dagli elettori dai consigli regionali per mezzo diuna legge elettorale che dovra' essere varata entro 6 mesidall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il terminedecorrera' dopo che si sara' svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in caricasette anni come il Capo dello Stato e non possono fare piu' diun mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti dellaRepubblica che si aggiungono ai 5 scelti fra i cittadini- DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVE La durata del mandato dei nuovi senatori e' pari a quella degliorgani delle istituzioni del territorio in cui sono statieletti. Conservano l'immunita' parlamentare e non nonricevono indennita' parlamentari, mantengono quella che hannoin qualita' di sindaco o di consigliere regionale. Restal'esercizio della funzione senza vincolo di mandato. - LA FORMAZIONE DELLE LEGGIle leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati conl'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera deideputati che le trasmette al Senato. Questo puo' dispornel'esame se entro dieci giorni, lo domanda un terzo dei suoicomponenti. Il Senato puo' anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche del testo. Su queste e' la Camera a pronunciarsi in via definitiva.Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti. - ARRIVA LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI. Il regolamento dellaCamera dei deputati conterra' anche una disciplina dellostatuto delle opposizioni. - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Per l'elezione del Colle ilquorum necessario elle prime tre votazioni e' dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta votazione servono i trequinti dell'assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. Non sara' piu' il presidente del Senato a sostituiread interim il Capo dello Stato. Tocchera' al presidente dellaCamera. - GIUDICI COSTITUZIONALI - I giudici della CorteCostituzionale che spetta al Parlamento nominare, 5 in tutto,saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due lieleggera' il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essereeletti e' dei due terzi dei componenti per i primi duescrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti. - TITOLO V Non c'e' piu' legislazione concorrente fra Statoe Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie dicompetenza statale e regionale. Si contempla una clausola di'supremazia' con la quale si prevede che, su proposta delGoverno, una legge dello Stato possa intervenire in materie nonriservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tuteladell'interesse nazionale - LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE Per presentarle serve laraccolta di 150mila firme ( non piu') 50mila ma si prevedonotermini certi per la pronuncia della Camera. - REFERENDUM. In Costituzione entrano i referendum diindirizzo e propositivi ma le Camere dovranno appovare unalegge per delinearne le modalita' di attuazione. - STATO DI GUERRA Sara' la Camera dei deputati, amaggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e laconseguente attribuzione di poteri al Governo- ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE. Il Ddl abrogal'articolo 99 della Costituzione con coseguente abolizione delConsiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province - GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI -La riformadispone il giudizio preventivo di legittimita' della Consulta,sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purche' visia un ricorso motivato presentato "entro dieci giorni"dall'approvazione della da "almeno un quarto dei componentidella Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senatodella Repubblica". La Corte costituzionale si pronuncia entroil termine di trenta giorni. (AGI).
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