Riforme: addio al bicameralismo, nasce il 'Senato dei 100'
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Riforme: addio al bicameralismo, nasce il 'Senato dei 100'

Riforme: addio al bicameralismo, nasce il 'Senato dei 100'

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(AGI) - Roma, 13 ott. - Queste le principali norme del ddlBoschi licenziato oggi dal Senato, e che la Camera, per leparti modificate, dovra' di nuovo esaminare.- FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIOCamera dei deputati e Senato della Repubblica hannocomposizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati,rappresenta la Nazione ed e' titolare del rapporto di fiduciacon il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e dicontrollo sull'attivita' del Governo- IL NUOVO SENATO DEI 100Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti dinomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori.Dopo l'accordo siglato nel Pd scelti in conformita' alledecisioni dagli elettori dai consigli regionali per mezzo diuna legge elettorale che dovra' essere varata entro 6 mesidall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il terminedecorrera' dopo che si sara' svolto il referendum confermativo.Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. Icinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette annicome il Capo dello Stato e non possono fare piu' di un mandato.Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica chesi aggiungono ai 5 scelti fra i cittadini- DURATA DEL MANDATO E PREROGATIVELa durata del mandato dei nuovi senatori e' pari a quella degliorgani delle istituzioni del territorio in cui sono statieletti. Conservano l'immunita'parlamentare e non nonricevono indennita' parlamentari, mantengono quella che hannoin qualita' disindaco o di consigliere regionale. Restal'esercizio della funzione senza vincolo di mandato- LA FORMAZIONE DELLE LEGGILe leggi di rango costituzionale, il referendum, la leggeelettorale restano bicamerali, come anche i trattati conl'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvatedalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questopuo' disporne l'esame se entro dieci giorni, lo domanda unterzo dei suoi componenti. Il Senato puo' anche, a maggioranzaassoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche deltesto. Su queste e' la Camera a pronunciarsi in via definitiva.Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti- ARRIVA LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI Il regolamento della Camera dei deputati conterra' anche unadisciplina dello statuto delle opposizioni.- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Per l'elezione del Colle ilquorum necessario elle prime tre votazioni e' dei due terzi deicomponenti l'assemblea. Dalla quarta votazione servono i trequinti dell'assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti.Non sara' piu' il presidente del Senato a sostituire ad interimil Capo dello Stato. Tocchera' al presidente della Camera- GIUDICI COSTITUZIONALI I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamentonominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato eCamera: due li eleggera' il nuovo Senato, tre la Camera. Ilquorum per essere eletti e' dei due terzi dei componenti per iprimi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei trequinti- TITOLO V Non c'e' piu' legislazione concorrente fra Statoe Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie dicompetenza statale e regionale. Si contempla una clausola di'supremazia' con la quale si prevede che, su proposta delGoverno, una legge dello Stato possa intervenire in materie nonriservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tuteladell'interesse nazionale- LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE Per presentarle serve laraccolta di 150mila firme ( non piu')50mila ma si prevedono termini certi per la pronuncia dellaCamera- REFERENDUM In Costituzione entrano i referendum di indirizzoe propositivi ma le Camere dovranno appovare una legge perdelinearne le modalita' di attuazione- STATO DI GUERRA Sara' la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, adeliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione dipoteri al Governo- ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCEIl Ddl abrogal'articolo 99 della Costituzione con coseguenteabolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alleProvince- GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimita' dellaConsulta, sulla legge elettorale, prima della promulgazione,purche' vi sia un ricorso motivato presentato "entro diecigiorni" dall'approvazione della da "almeno un quarto deicomponenti della Camera dei deputati o un terzo dei componentidel Senato della Repubblica". La Corte costituzionale sipronuncia entro il termine di trenta giorni. (AGI).
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