Roma - Ok del Senato all'introduzione nel codice penale del reato di depistaggio. Il testo torna all'esame della Camera. Ecco che cosa prevede la riforma: - Depistaggio: Viene sostituito l'articolo 375 cp. Queste le nuove disposizioni: Salvo il fatto che non costituisca piu' grave reato la reclusione da 3 a 8 anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale modifica artificiosamente "il corpo del reato", "lo stato dei luoghi, delle cose , delle persone connessi al reato" e pre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, di fornire informazioni in un procedimento penale "afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito".
Un aumento di pena da un terzo alla meta' e' previsto se il fatto "e' commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o del suo accertamento.
- La reclusione da 6 a 12 anni e' prevista se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti che riguardano i delitti come associazioni sovversive, associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, attentato contro il Presidente della Repubblica, attentato per finalita' terroristiche o contro la Costituzione, devastazione saccheggio e strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, scambio elettorale politico mafioso, strage e associazioni segrete, ma anche traffico illegale di armi, materiale chimico o nucleare e comunque in relazione a tutti i procedimenti per reati piu' gravi.
- La pena e' diminuita dalla meta' ai 2/3 nei confronti di chi si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a ulteriori conseguenze, ovvero per chi concretamente aiuta l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione dell'oggetto dell'inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. - La frode processuale (374 cp) ora punita con il carcere da sei mesi a tre anni viene sanzionata con la reclusione da 1 a 5 anni. (AGI)