Minori: accesso a identita' biologica, ecco nuove norme
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Minori: accesso a identita' biologica, ecco nuove norme

Minori: accesso a identita' biologica, ecco nuove norme

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(AGI) - Roma, 18 giu. - Con le nuove norme contenute nel testodel provvedimento approvato oggi dalla Camera e che ora passaall'esame del Senato, il figlio non riconosciuto alla nascita,quando compie 18 anni, puo' chiedere al Tribunale dei minori diaccedere alle informazioni sulle proprie origini esull'identita' dei genitori biologici, qualora la madrenaturale abbia revocato l'anonimato o sia deceduta. Seincapace, l'istanza e' presentata dal legale rappresentante ma,in questo caso, solo per acquisire le informazioni di caratteresanitario. Revoca e conferma anonimato: Fermo restando il dirittodella donna all'anonimato del parto, e' sempre possibile lasuccessiva rinuncia. La revoca va pero' resa dalla madre condichiarazione autenticata dall'ufficiale di stato civile e devecontenere indicazioni per risalire a luogo e data del parto eall'identita' del nato. La dichiarazione andra' trasmessa senzaritardo al tribunale dei minori del luogo di nascita delfiglio. Al contrario, la madre che ha partorito in anonimato,decorsi 18 anni dalla nascita del figlio, puo' invececonfermare la propria volonta' comunicandola al tribunale deiminori. Diritto all'interpello: In mancanza di revoca, il figlionon riconosciuto puo' comunque chiedere al tribunale dei minoridi contattare la madre per verificare se intende mantenerel'anonimato. L'interpello puo' essere chiesto una sola volta eva assicurata la massima riservatezza (vige l'obbligo delsegreto) tenendo conto di eta', stato di salute psico-fisica econdizioni familiari e socio-ambientali della donna. Perl'interpello si ricorre preferibilmente ai servizi sociali. Difronte all'interpello, la madre puo' revocare l'anonimato oconfermarlo. In quest'ultimo caso, rimarra' definitivamentesconosciuta e il tribunale autorizzera' solo l'accesso alleinformazioni di carattere sanitario. L'interpello varra' soloper le informazioni sanitarie anche nel caso in cui la madre,alla maggiore eta' del figlio, abbia riconfermato di non voleressere nominata. Parto anonimo: La partoriente che non vuole essere nominatava informata, anche per iscritto, della facolta' di revocasenza limiti di tempo o di conferma dopo 18 anni e in futurodel diritto del figlio all'interpello. I medici comunqueraccoglieranno tutti i dati sanitari non identificativi e licomunicheranno al tribunale dei minori dove e' nato il figlio. Nessun diritto patrimoniale: L'accesso all'identita'biologica non legittima ne' azioni di stato ne' il diritto arivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio. Regime transitorio. Nel caso di parto anonimo precedenteall'entrata in vigore della legge, se entro un anno la madreconferma davanti al tribunale la propria volonta' non sara'piu' possibile l'interpello salvo che per l'accesso alle soleinformazioni sanitarie. (AGI)
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