Colosseo: cosa cambia dopo decreto governo
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Colosseo: cosa cambia dopo decreto governo

Colosseo: cosa cambia dopo decreto governo

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(AGI) - Roma, 19 set. - Fino a ieri la legge sull'esercizio deldiritto di sciopero (n. 146 del 1990), e successivemodificazioni, prendeva in considerazione il patrimonio storicoartistico solamente sotto il profilo dell'integrita' e dellasalvaguardia dei beni. Con l'inserimento del concetto di "fruizione dei beni" sisottopongono gli scioperi nei singoli siti archeologici emuseali alle regole che sono previste dall'art.2 della legge146, facendo in modo che, in caso di astensioni collettive,debbano essere sempre garantite soglie minime di fruizione deisuddetti beni; i cosiddetti "servizi minimi". In pratica: lo sciopero dovra' avere un preavviso di almeno10 giorni; dovranno essere svolte delle procedure diraffreddamento e conciliazione tra Amministrazione e sindacati,prima della proclamazione dell'astensione; bisognera' precisarela durata e le modalita' di attuazione dell'astensione dallavoro e questa non potra' superare un certo arco temporale; cisaranno dei periodi dell'anno (detti franchigie) durante iquali non si potra' scioperare; dovra' essere data congruainformazione all'utenza sia dello sciopero sia della suaeventuale revoca, etc. Queste soglie di garanzia andranno stabilite da accordicollettivi tra le parti sociali e, in caso di loro inerzia, ose gli accordi non saranno ritenuti idonei dalla Autorita' digaranzia, da quest'ultima in via eteronoma. Quanto alle assemblee, e' importante rilevare che, se essenon rientreranno nei criteri di legittimita' previstidall'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori (a solo titolo diesempio, perche' eccedono il monte ore annuo previsto per ilavoratori), soggiaceranno alle regole della legge 146 e dunquepotranno essere valutate alla stregua di forme anomale disciopero, con le conseguenze, anche di natura sanzionatoria,previste dalla legge. In caso di violazione di queste regole, l'Autorita' digaranzia aprira' un procedimento di valutazione che potra'riguardare sia i soggetti collettivi (i sindacati), sia isingoli lavoratori. Se l'Autorita' di garanzia valutera' negativamente ilcomportamento di tali soggetti, applichera' le relativesanzioni previste dall'art. 4 della legge, che consistono inpene pecuniarie per i soggetti collettivi, da un minimo di2.500 a un massimo di 100.000 euro, e/o delle scansionidisciplinari per i singoli lavoratori che hanno partecipatoallo sciopero valutato illegittimo. (AGI).
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