R oma - Batosta dell'antitrust sulla Siate. L'authority ritiene che, "in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d'autore limita la liberta' d'iniziativa economica degli operatori e la liberta' di scelta degli utilizzatori". In un parere che l'Autorita' ha inviato al Parlamento e al governo si afferma che "il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la liberta' dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralita' di operatori in grado di competere con l'incumbent senza discriminazioni". Il recepimento della direttiva europea in materia, rappresenta "un'occasione particolarmente rilevante da cogliere per aprire alla concorrenza l'attivita' di intermediazione in questo campo. Ma il disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2015), approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato, non prevede espressamente un intervento sul regime di monopolio legale della Siae".
D'Atri (Soundreef) "ora il ministro ci ascolti"
L'Antitrust auspica quindi che "la riforma di tale regime monopolistico venga accompagnata da un ripensamento dell'articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonche' agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l'intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalita' di intermediazione dei diritti delineate dalla Lda, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della Siae nel mutato contesto". L'Autorita' sottolinea che il nucleo della direttiva europea "e' costituito dalla liberta' di scelta. In virtu' di tale principio, e' riconosciuto ai titolari dei diritti la facolta' di individuare un organismo di gestione collettiva " - indipendentemente dallo Stato membro di nazionalita', di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti - ". Il valore e la ratio stessa dell'impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all'interno dell'ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell' art. 180 l. 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul Diritto d'autore - LDA) , ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell'attivita' di intermediazione dei diritti d'autore". (AGI)