Ruby: Cassazione, "Berlusconi non sapeva della minore eta'"
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Ruby: Cassazione, "Berlusconi non sapeva della minore eta'"

Ruby: Cassazione, "Berlusconi non sapeva della minore eta'"

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(AGI) - Roma, 28 mag. - Resta "tutto da provare se, come equando il dato della minore eta' di Karima El Mahroug venneportato a conoscenza di Silvio Berlusconi prima della sera del27 maggio 2010", cioe' quando la giovane marocchina, piu'conosciuta come Ruby, venne fermata dalla polizia perche'accusata da un'amica convivente di averle sottratto del denaro.E' un passo della motivazione della sentenza con cui il 10marzo scorso i giudici della sesta sezione penale della Cortedi Cassazione hanno confermato l'assoluzione dell'allorapremier dai reati di prostituzione minorile e concussioneaggravata decisa dalla corte d'appello di Milano il 18 luglio2014. - "La sentenza in verifica evidenzia - si legge tral'altro nelle motivazioni - l'ambivalenza dei rapporti tra ilgiornalista Emilio Fede e Berlusconi sottolineando che isentimenti di amicizia che il primo nutriva verso il secondonon erano totalmente disinteressati, ma erano motivati anche daopportunita' di ritorno economico, che si materializzavanonell'ambito di quel sistema di spregiudicati intrattenimentipresso Villa San Martino ad Arcore, a margine dei quali siapprofittava anche della disponibilita' del padrone di casa,cui non mancavano cospicue risorse finanziarie, a soddisfaredeterminate richieste di aiuto da parte dei suoi amici". LaCassazione pone in risalto cosi' il senso delle telefonateintercorse tra Fede e Lele Mora, agente del mondo dellospettacolo, "entrambi sovente presenti alle serate di Arcore edirettamente interessati alle stesse: i due, allegando le gravidifficolta' economiche in cui versava Mora e agendo in sinergiatra loro, avevano convinto il facoltoso amico ad erogare alpredetto una notevole somma di denaro; parte non trascurabiledi questa era stata, pero', girata a beneficio proprio di Fede,che l'aveva pretesa quale prezzo della sua mediazione". Dunque,"accertato l'interesse personale e utilitaristico di Fede adalimentare e preservare il sistema delle 'disinvolte espregiudicate' serate ad Arcore, la corte d'appello di Milano -spiega la Cassazione - ritiene che nulla induceva adaccreditare l'ipotesi accusatoria secondo cui Fede, incontrasto con i propri interessi, avrebbe rivelato a Berlusconila minore eta' della giovane marocchina, mettendo cosi' arischio, almeno in astratto, la partecipazione della stessaalle serate, che lo stesso Fede, tramite l'amico Mora,promuoveva e incentivava". ( Recependo le conclusioni deigiudici di secondo grado, la Cassazione spiega che Berlusconidiventa consapevole della minore eta' di Ruby (che aveva gia'preso parte ad almeno otto serate ad Arcore) soltanto quellasera del 27 maggio 2010, quando la ragazza viene portata inquestura per accertamenti e l'allora premier contattatelefonicamente Pietro Ostuni (capo di gabinetto del questoredi Milano) per riferire che Ruby gli era stata segnalata comenipote dell'allora presidente egiziano Mubarak e che potevaessere affidata alla consigliera regionale Nicole Minetti.Perche' vi sia il reato di concussione, sottolineano i giudicidella Suprema Corte, "e' necessario dimostrare che il pubblicoufficiale abbia abusato della qua qualita' o dei suoi poteri,esteriorizzando concretamente un atteggiamento idoneo aintimidire la vittima, tanto da incidere negativamente sullasua integrita' psichica e sulla sua liberta' diautodeterminazione. Di tutto cio' non c'e' prova". Da parte diSilvio Berlusconi, insomma, non "c'e' stato alcun abusocostrittivo": l'ex premier, come riferito dallo stesso Ostuni,"si limito' a segnalare il caso" di Ruby e "a indicare lapersona che, portandosi in Questura, si sarebbe potuta farcarico della ragazza minorenne fermata. Ne' puo' concretamenteravvisarsi efficacia induttiva nel riferimento fatto daBerlusconi all'asserita parentela della giovane con ilpresidente egiziano, circostanza rivelatasi, nel breve volgeredi qualche minuto, falsa e quindi priva di qualunque idoneita'ad ingannare il funzionario e ad indurlo a soddisfare larichiesta rivoltagli. Berlusconi - si legge nelle motivazioni -lucidamente si limito' a fornire un'apparente giustificazionealla sua richiesta, non potendo anch'egli ragionevolmenteassegnare alla falsa rappresentazione alcuna efficaciaingannatoria, essendo di assoluta evidenza che la circostanzasarebbe stata subito smentita, non appena sottoposta acontrollo". Secondo i giudici, "il meccanismo motivazionaleche, a seguito dell'intervento di Berlusconi, oriento' lacondotta di Ostuni viene individuato nelal combinazionesinergica di piu' fattori, quali timore riverenziale oautoindotto, timore di non sfigurare, mera compiacenza". E delresto lo stesso funzionario di polizia "ha escluso di esserestato destinatario di un ordine cogente, da lui avvertito comeineludibile". (AGI).
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