Riforme: ok a Senato dei 100. Vincolanti scelte elettori
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Riforme: ok a Senato dei 100. Vincolanti scelte elettori

Riforme: ok a Senato dei 100. Vincolanti scelte elettori

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(AGI) - Roma, 2 ott. - Con l'approvazione dell'articolo 2 delddl riforme, si delinea la configurazione della futura Cameradelle autonomie. Nasce il 'Senato dei 100', con i futurisenatori che saranno si' eletti dai consigli regionali, ma "inconfomita' alle scelte degli elettori". E' il fruttodell'intesa raggiunta dalla maggioranza con la minoranza Pd, emessa nero su bianco nell'emendamento a prima firmaFinocchiaro, poi sottoscritto da tutti i capigruppo delle forzeche sostengono il governo. Non un'elezione diretta, dunque, mai consigli regionali saranno comunque tenuti a rispettare lescelte fatte dai cittadini. Il futuro Senato, quindi, sara' composto da 100 senatori,95 eletti dagli organi territoriali e cinque di nomina delpresidente della Repubblica. La nuova formulazione dell'articolo 2 del ddl riforme,recita: "Il Senato della Repubblica e' composto danovantacinque senatori rappresentativi delle istituzioniterritoriali e da cinque senatori che possono essere nominatidal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonomedi Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, isenatori tra i propri componenti e, nella misura di uno perciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore adue; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano neha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua,previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, inproporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimocensimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu'alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quelladegli organi delle istituzioni territoriali dai quali sonostati eletti, in conformita' alle scelte espresse daglielettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovodei medesimi organi, secondo le modalita' stabilite dalla leggedi cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe leCamere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi edi elezione dei membri del Senato della Repubblica tra iconsiglieri". (AGI).
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