(AGI) - Milano, 9 giu. - E' valido anche in Italia, e quindi vatrascritto, il matrimonio contratto in Argentina tra un ragazzoitaliano e una giovane transessuale. Lo ha stabilito, con undecreto innovativo, la Corte d'Appello di Milano che,ribaltando il verdetto di primo grado, ha ordinato latrascrizione delle nozze. Il reclamo era stato presentato dallacoppia, assistita dall'avvocato padovano Giulia Perin, controil decreto con il quale il Tribunale civile di Milano, il 21luglio 2014, aveva respinto il ricorso per ottenere latrascrizione del matrimonio celebrato a Cordoba che l'ufficialedi stato civile del Comune di Milano si era rifiutato dieseguire.
Giudici, conformi a paradigmi eterosessuali
La ragazza transessuale non e' stata operata, ma perla legge argentina, a differenza di quella italiana, e'sufficiente la modifica anagrafica del proprio genere. Nellemotivazioni della decisione, i giudici spiegano che ilcittadino argentino aveva chiesto e ottenuto nel suo Paese nelgiugno 2010, grazie a una legge entrata in vigore proprio inquell'anno, "la rettifica dal sesso da maschile a femminile eil cambio del proprio nome". Anche in Italia, ricordano igiudici, e' possibile in base a una legge del 1982 "ottenere larettificazione di attribuzione di sesso" per la quale pero' none' sufficiente il cambio anagrafico. Nel passaggio cruciale deldecreto, il Presidente del Collegio, Ilio Poppa, osserva che"il cambio anagrafico dell'identita' di genere della reclamantedetermina, quantomeno dalla data di efficacia del cambio disesso, che il matrimonio della stessa contratto con ilcittadino italiano deve essere considerato a tutti gli effetti,anche nell'ordinamento italiano, come matrimonio contratto trapersone di genere diverso, non contrario all'ordine pubblico eproduttivo degli effetti giuridici propri del matrimonio". Peri giudici, quindi, "appare del tutto fondata l'istanza ditrascrizione dell'atto di matrimonio dei reclamanti, presentatasuccessivamente al cambio di identita' di genere dellareclamante e a nulla puo' rilevare il fatto che la reclamante,nel momento in cui fu contratto il matrimonio non avesse ancorarichiesto la rettifica anagrafica dell'identita' di genere,rettifica che peraltro ella ha potuto chiedere e otteneresoltanto successivamente all'entrata in vigore della leggeargentina". (AGI)