Morto dopo arresto: sentenza, non vi fu violenza della polizia
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Morto dopo arresto: sentenza, non vi fu violenza della polizia

Morto dopo arresto: sentenza, non vi fu violenza della polizia

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(AGI) - Milano, 1 ott. - "Non vi fu alcuna violenza gratuita"da parte dei 4 poliziotti che arrestarono Michele Ferrulli,morto il 30 giugno 2011 a Milano mentre gli agenti lo stavanoammanettando. Lo scrivono i giudici della Prima Corte d'Assisedi Milano nelle motivazioni alla sentenza con la quale il 3luglio scorso hanno assolto Michele Lucchetti, Roberto StefanoPiva, Sebastiano Cannizzo e Francesco Ercoli dall'accusa diomicidio preterintenzionale. Secondo i giudici, i poliziottiagirono in modo legittimo colpendo Ferrulli solo per vincernela resistenza durante l'ammanettamento. "La condotta di colluttazione - spiega il giudice GuidoPiffer, che ha scritto le motivazioni - e' tipica solo seinterpretata come condotta di 'percosse' (...). In realta' nonfu usato alcun corpo contundente, la condotta di percosseconsistette nei soli 'tre colpi' e 'sette colpi' (dati in modonon particolarmente violento); tale condotta fu giustificatadalla necessita' di vincere la resistenza di Ferrulli a farsiammanettare; si mantenne entro i limiti imposti da talenecessita', rispettando altresi' il principio di proporzione". Nelle motivazioni, i giudici sottolineano che la condottadei 4 poliziotti che ammanettarono Michele Ferrulli fu di"piena legittimita'". Una "piena legittimita'", puntualizzano igiudici, "che ne esclude dunque l'antigiuridicita', il checomporta la non configurabilita' dell'omicidiopreterintenzionale, anche se si ipotizza l'efficacia concausaledella condotta stessa, quale fattore stressogeno, sull'eventomorte". Non c'e' prova, secondo i giudici, del legame tral'arresto e il decesso di Ferrulli, che potrebbe essersiverificato per le sue precarie condizioni di salute. In questo senso, "sul piano del nesso di causalita' laprospettiva accusatoria finisce per rilevare tutti i suoilimiti". "Posto infatti che la sola condotta riconducibile alparadigma normativo - argomentano i giudici - fu lacircoscritta condotta consistita nei 'tre colpi' e nei 'settecolpi', rilevante solo per la sua dimensione stressogena, e'addirittura dubbia la sua efficacia causale sull'evento mortein termini condizionalistici, stante la concomitanza di altrinumerosi e rilevanti fattori stressogeni, riconducibili o acondotte lecite dei poliziotti (il loro arrivo, il contrastoinsorto con Ferrulli con la conseguente caduta a terra,l'ammanettamento) o a condotte dello stesso Ferrulli (laresistenza opposta all'azione dei poliziotti, con conseguentesforzo fisico) o a fattori connessi alla condizione fisica diFerrulli (ipertensione cronica, ipertrofia cardiaca)". (AGI).
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