Il figlio di stranieri può già diventare cittadino italiano: cosa prevede la legge
Per ottenere la cittadinanza occorre essere nati da genitori regolarmente residenti e aver sempre risieduto sul territorio nazionale. Ma bisogna attendere i 18 anni.

E’ già possibile per il figlio di genitori stranieri nato nel nostro Paese acquisire la cittadinanza italiana. Occorre però attendere il diciottesimo anno di età. E’ quanto prevede la legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Lo scopo principale del provvedimento era evitare i casi di apolidia. Il testo stabilisce infatti che divenga in automatico cittadino italiano chi nasce in Italia da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza o il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, qualora non venga provato il possesso di un’altra cittadinanza.
Ad assumere i caratteri simili di uno ius soli molto temperato sono però
- Il comma due dell’articolo due: “se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione”)
- Il comma due dell’articolo quattro (lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data).
In sostanza, il figlio di cittadini stranieri che sia nato e vissuto in Italia, al compimento dei diciotto anni ha tempo dodici mesi per recarsi presso l’Ufficiale di Stato Civile, invece di rivolgersi alla prefettura, e avanzare richiesta di cittadinanza. In questi casi l’ordinamento prevede una corsia preferenziale: non sono previste condizioni come il reddito sufficiente o l’essere incensurati e si può essere iscritti nel registro di cittadinanza dopo il giuramento di rito. La documentazione richiesta include, oltre alla ricevuta del contributo di 200 euro da pagare al ministero dell’Interno, la copia integrale dell’atto di nascita, un permesso di soggiorno ininterrotto dalla data di nascita sino al compimento dei 18 anni, il certificato storico di residenza dalla nascita sino al compimento dei 18 anni di età e un passaporto valido.
Per poter seguire questa strada occorre inoltre che alla nascita del richiedente i genitori avessero entrambi regolare permesso di soggiorno e avessero iscritto subito il figlio nel nucleo familiare, conferendogli quindi la residenza in Italia. A complicare la procedura può essere il requisito di residenza ininterrotta, che può essere complicato da provare, soprattutto se i genitori non hanno registrato il nuovo nato nei tempi previsti. Con la circolare K 64.2/13 del 7 novembre 2007 il Ministero dell’Interno ha quindi sottolineato come il requisito della residenza ininterrotta vada interpretato in maniera elastica, ovvero che si possa provare anche attraverso documenti diversi dal certificato di residenza.