Bugie al partner per soldi: assolto "non e' truffa sentimentale"
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Bugie al partner per soldi: assolto "non e' truffa sentimentale"

Bugie al partner per soldi: assolto "non e' truffa sentimentale"

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(AGI) - Milano, 17 set. - Non c'e' "truffa sentimentale" quandoun partner menta all'altro sui propri sentimenti per farsiprestare del denaro che poi non restituisce. A metterlo 'nerosu bianco' sono i giudici del Tribunale di Milano prendendospunto dalla vicenda di una donna che, dopo aver prestato16mila euro al suo compagno il quale le aveva promesso dicostruire con lei una famiglia e restituirle il denaro, e'stata 'scaricata' vedendosi restituiti solo 280 euro. In questocaso, il "semplice mentire sui propri sentimenti", ossia la"nuda menzogna", non "integra una condotta tipica di truffa".Per questo il Tribunale ha assolto un uomo che era accusato ditruffa e appropriazione indebita per aver sfruttato, secondol'accusa, l'amore provato per lui da una donna, intascando ildenaro. La sentenza e' stata pronunciata lo scorso luglio dalgiudice Ilio Mannucci Pacini e le motivazioni, depositatequalche giorno fa, sono state pubblicate sul sito. L'uomo eraimputato per aver "indotto in errore" la donna nel 2009,sfruttando il suo "sentimento affettivo" assicurando, inparticolare, "a quest'ultima che l'avrebbe portata in Peru' oveavrebbe iniziato un'attivita' commerciale". E si "sarebbe fattocorrispondere svariate somme di denaro per un importocomplessivo di 16.500 euro", mai restituite "nonostante leripetute richieste". Il giudice osserva che "se la truffasentimentale e' astrattamente ipotizzabile si potrebbe aragione temere un abnorme ampliamento dell'area di rilevanzapenale, tale da includere condotte, assai frequenti nellerelazioni di coppia, e, a buon senso, immeritevoli disoggiacere alla sanzione penale". In questo caso, "difettanotanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo ditruffa". Per il giudice "non c'e' truffa allorche' l'ingannonon sia stato tessuto in modo artificioso attraversoun'alterazione della realta' esterna" o con una "menzognacorredata da ragionamenti idonei a farla scambiare perrealta'". Il "semplice mentire" in amore, dunque, non basta. Ildolo, poi, "deve essere presente al momento dell'inizio dellacondotta" e "sono dunque penalmente irrilevanti le condotteposte in essere nell'ambito di una relazione che non sia stataab origine intrapresa con quel preciso intento criminoso".Inoltre, spiega il giudice, anche nel caso di un "ricco erede"ingannato da una "giovane e bellissima donna" ricoperta di"doni" e "ingenti capitali" non c'e' reato, se esiste il"ragionevole dubbio" che la "presunta vittima" non si sarebbecomportata in modo diverso pur "sapendo della reale intenzione"della donna. La mancata restituzione del denaro "puo' dar luogo- precisano i giudici - a una violazione contrattuale rilevantein sede civile ma non al delitto di appropriazione indebita ne'a qualsivoglia illecito penale". (AGI).
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