Banco popolare: esiti parziali di alcune vertenze legali in esse
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Banco popolare: esiti parziali di alcune vertenze legali in esse

Banco popolare: esiti parziali di alcune vertenze legali in esse

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Il Banco Popolare ha in essere da diversi anni una vertenza conl'Agenzia delle Entrate riguardante gli avvisi di accertamento,emessi in data 19 dicembre 2011, con i quali l'Agenzia hacontestato alla Banca Popolare Italiana la deducibilita' diparte dei costi da questa sostenuti nell'esercizio 2005.L'indeducibilita' risulterebbe motivata dall'affermata genericariconducibilita' di tali costi agli illeciti penali contestatiin relazione al tentativo di scalata della Banca Antonveneta.La pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, ammontante a 56,8milioni di euro a titolo di maggiori imposte (oltre a 113,7milioni a titolo di sanzioni), e' stata avanzata sulla base diun'illegittima interpretazione estensiva di quanto dispostodall'articolo 14, comma 4 bis, della Legge n. 573/1993 e, dalpunto di vista procedurale, tramite emissione degli attiimpositivi oltre i termini di decadenza previsti perl'esercizio dell'attivita' di accertamento. Confidando nellafondatezza delle proprie ragioni, il Banco ha avviato unformale contenzioso. A tale riguardo il Banco informa che, neigiorni scorsi, e' stata depositata la sentenza pronunciatadalla seconda sezione della Commissione Tributaria Regionale diMilano che ha rigettato l'appello e confermato la legittimita'della pretesa fiscale. Il Banco Popolare, una volta avutoaccesso al testo integrale della pronuncia, ha svolto unattento esame del dispositivo e del contenuto della sentenza eha potuto riscontrare che la decisione della Commissione sugliaspetti di merito non contiene alcuna specifica motivazione esi basa su un mero rimando alle tesi dell'Agenzia, senza alcunaespressa indicazione delle ragioni del mancato accoglimentodelle puntuali argomentazioni sviluppate a supporto del proprioricorso. Il Banco, in cio' confortato dai propri consulenti,puo' quindi confermare il proprio convincimento in ordineall'illegittimita' dell'interpretazione seguita dall'Agenzia eavallata dalle Commissioni che, senza considerare il dettato ele finalita' della disposizione, hanno fatto dipenderel'indeducibilita' da un generico collegamento dei costi conl'operazione Antonveneta, in assenza, come invece richiede lanorma in esame, di uno specifico e qualificato nesso causalediretto tra gli stessi e gli atti illeciti commessi a lateredel tentativo di scalata a Banca Antonveneta. Il Banco confermainoltre che, nella fattispecie, l'Amministrazione Finanziariaha fatto un evidente uso strumentale della norma relativa alraddoppio dei termini, ipotizzando l'esistenza di un presuntoreato di infedele dichiarazione dei redditi al solo fine dipoter formulare la propria infondata contestazione a termini diaccertamento ordinari ormai scaduti. A riprova della propriaconvinzione evidenzia che il procedimento penale avviato conriferimento al presunto reato di infedele dichiarazione si e'gia' definitivamente concluso con l'assoluzione dell'imputatoperche' "il fatto non sussiste". Per tali ragioni, il Bancoconsidera tuttora priva di qualsiasi fondamento la pretesadell'Agenzia e confida che, come gia' in precedenti analoghevertenze, il giudizio che verra' avviato presso la SupremaCorte di Cassazione possa rendergli finalmente giustizia. Haconseguentemente gia' dato mandato ai propri legali dipredisporre il ricorso da presentare davanti alla SupremaCorte. Dato atto del carattere non definitivo del giudizionella vertenza illustrata, si segnala invece il risultatofavorevole, ottenuto negli stessi giorni, nell'ambito delprocedimento penale per il reato di false comunicazioni socialinella semestrale 2008 di Banca Italease a carico degli excomponenti del Comitato Esecutivo - Lino Benassi, MassimoMazzega, Massimo Minolfi, Mimmo Guidotti e Massimo Luvie' ' edella stessa Banca. La Corte di Appello di Milano ha infattipienamente riformato la sentenza di condanna pronunciata inprimo grado perche' "il fatto non sussiste". Con la pronunziadi piena assoluzione e' stata annullata anche la passivita'potenziale a carico della banca, che il giudice di primo gradoaveva quantificato in oltre 61 milioni di euro. .
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