Banca Etruria: precisazioni sulla cooptazione di Claudio Salini nel board
Con riferimento al comunicato stampa diffuso da Banca Etruriain data 9 luglio 2014, relativo alla cooptazione del dott.Claudio Salini nel Consiglio di Amministrazione della Banca, siprecisa, su richiesta della Consob formulata ai sensi dell'art.114 T.U.F., che e' stata valutata, tra l'altro, anchel'applicabilita' o meno al caso di specie dell'art. 22, comma 2del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e, segnatamente, dellanuova disposizione dell'art. 29-bis della legge n. 262/2005. Alriguardo, Banca Etruria ha ritenuto detta disposizione nonapplicabile al dott. Claudio Salini, anche in ragione dellacircostanza che la norma citata e' entrata in vigore dopo lacessazione del rapporto di servizio tra il dott. Salini e laConsob, avvenuta a decorrere dal 1A' giugno 2013. Anche allaluce della piu' recente giurisprudenza costituzionale inmateria di limitazioni al diritto al lavoro ed ai principi inmateria di successione delle leggi nel tempo, infatti, lasuddetta disposizione non puo' ritenersi interpretabile nelsenso che l'incompatibilita' ivi prevista possa trovareapplicazione anche a coloro che, all'atto della sua entrata invigore (25 giugno 2014), non avessero piu' in corso rapporti diservizio con la Consob. Il Collegio Sindacale ha condiviso levalutazioni fatte e non ha formulato osservazioni a riguardo. .