Il 'daspo' urbano e le altre novità nel Dl sicurezza
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Il 'daspo' urbano e le altre novità nel Dl sicurezza

Il 'daspo' urbano e le altre novità nel Dl sicurezza

di Stefano Barricelli
 Minniti
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  • Comitato metropolitano - Nasce un organismo ad hoc, il Comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, deputato all'"analisi", alla "valutazione" e al "confronto" sui temi di sicurezza urbana. Al Comitato partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati
  • Patti per la sicurezza - Con appositi patti sottoscritti tra prefetto e sindaco, possono essere individuati "interventi per la sicurezza urbana"
  • Il daspo urbano - Chi impedisce "la libera accessibilità o la fruizione" di aree e infrastrutture pubbliche, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita abusivamente l'attività di commerciante o di posteggiatore, paga con una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e con l'allontanamento.
    In caso di reiterazione delle condotte incriminate, il questore può disporre "con provvedimento motivato", per un periodo da 6 mesi a due anni, un vero e proprio "divieto di accesso" all'area o all'infrastruttura in questione
  • Flagranza differita - E' possibile l'arresto in flagranza differita (solo per i casi in cui è obbligatorio l'arresto, ed entro 48 ore dal fatto) nel caso di violenza alle persone o alle cose, in occasione o durante manifestazioni pubbliche. Del reato deve esserci documentazione video o fotografica
  • Divieto di alcolici - Il sindaco ha poteri di intervento in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche "al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti in determinate aree della città", anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi
  • Occupazione di immobili - Il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dà "disposizioni, per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica". L'uso della forza pubblica per lo sgombero tiene conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; dei rischi per l'incolumità e la salute pubblica; dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili; dei livelli assistenziali assicurati agli aventi diritto da regioni ed enti locali
  • Misure contro lo spaccio - A carico dei soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello negli ultimi tre anni per lo spaccio di droga all'interno o nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici, il questore può disporre il divieto di accesso o di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali in questione. Il divieto non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a 5 e può essere accompagnato dall'obbligo periodico di presentazione ai carabinieri o alla polizia e dal divieto di allontanarsi dal comune di residenza
  • Guai a chi imbratta - Sono previste modifiche all'articolo 639 del Codice penale, quello che sanziona "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui". Se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico il giudice può disporre "l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi" ovvero, se non è possibile, "l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare" quelle sostenute
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