Roma - Il giro di vite contro la violenza sulle donne è entrato in vigore tre anni fa, nell'ottobre 2013, quando il Governo guidato da Enrico Letta, con i ministri Angelino Alfano, Anna Maria Cancellieri ed Enrico Giovannini, riuscì a ottenere dal Parlamento la conversione in legge di un decreto in gran parte concentrato sulla tutela delle donne. Con le nuove norme sono state introdotte, in particolare, ulteriori aggravanti per chi commette maltrattamenti e violenze domestiche ed è stata rafforzata anche l'attività di prevenzione, con uno specifico 'Piano d'azione antiviolenza'.
Il parametro della relazione affettiva
Al centro del provvedimento legislativo vi è la "relazione affettiva", che è così diventata il 'parametro' su cui calibrare aggravanti e misure di prevenzione: dal punto di vista penale, infatti, ha acquisito rilievo la relazione tra due persone - conviventi o unite in matrimonio - attuale o pregressa. Nel codice penale è stata inserita un'aggravante che riguarda anche i casi di 'violenza assistita': è applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi ai danni o in presenza di minorenni oppure ai danni di donne in gravidanza. Per quanto riguarda i casi di stalking commesso dal coniuge, è venuta meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio nella coppia. Aggravanti specifiche sono poi previste in caso di violenza sessuale contro una donna incinta o commessa dal marito (anche separato o divorziato) o da chi sia, o sia stato, legato da una relazione sentimentale.
Remissione della querela
La legge del 2013 affronta, inoltre, il tema della revocabilità o meno della querela: per garantire la libera determinazione e consapevolezza della donna vittima di violenza, il legislatore ha stabilito che, in presenza di gravi minacce ripetute, la querela è irrevocabile. Il 'paletto' fissato dalla legge prevede che la remissione di querela possa, nei casi in cui è permessa, avvenire solo davanti all'autorità giudiziaria. In caso di flagranza di reato, l'arresto è obbligatorio anche per maltrattamenti in famiglia e stalking: la legge prevede ancora l'allontanamento urgente da casa e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, misure che possono essere applicate dalla polizia giudiziaria se autorizzata dal pm e se ricorre la flagranza di reati quali lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze. Chi viene allontanato dalla casa familiare può essere controllato con strumenti particolari, come il braccialetto elettronico. Nelle indagini per atti persecutori, è possibile ricorrere anche alle intercettazioni telefoniche. Di fronte a situazioni che possono essere lette come 'campanello d'allarme' - ad esempio percosse e lesioni - il questore può decidere di ammonire il responsabile: tale misura preventiva, già prevista per lo stalking, è stata, quindi, estesa alla violenza domestica. Non è possibile ammettere segnalazioni anonime, ma resta coperta da segreto l'identità di chi decide di fornire notizie agli inquirenti. L'ammonito deve essere informato della possibilità di rivolgersi a centri di recupero e servizi sociali sul territorio.
Protezione delle vittime di reato
Per tutelare la vittima di violenze, in sede processuale, è prevista una serie di obblighi di comunicazione, in linea con la direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato. La persona offesa, ad esempio, deve essere informata della facoltà di nominare un difensore, nonchè di tutte le norme che riguardano l'applicazione o la modifica di misure cautelari o coercitive nei confronti di chi è imputato per violenza. Una tutela particolare viene offerta alle straniere che vivono nel nostro Paese: la legge, in analogia con l'attuazione di direttive europee per le vittime di tratta, stabilisce che il permesso di soggiorno, sentito il parere dell'autorità giudiziaria, puo' essere rilasciato alle donne immigrate che subiscono violenze o maltrattamenti in ambito familiare. Gli stranieri che maltrattano le donne, anche in casi di condanne non definitive, possono rischiare l'espulsione. A prescindere dal reddito, chi è vittima di maltrattamenti, mutilazioni genitali, stalking, può avere sempre accesso al gratuito patrocinio: i procedimenti penali su maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori e violenza sessuale di gruppo, devono essere trattati con "priorità". Anche la fase di indagini preliminari non puo' superare la durata di un anno per i reati di stalking e maltrattamenti domestici.
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale o di genere
La legge ha affidato al ministro con delega alle Pari opportunità il compito di elaborare un 'Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale o di genere', assieme alle amministrazioni e alle associazioni impegnate nella lotta contro la violenza, con l'obiettivo di "prevenire il fenomeno" attraverso la "sensibilizzazione della collettivita", anche "rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali", da realizzare con l'aiuto, tra gli altri, del mondo della scuola e della formazione. Fondi più cospicui sono stati previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio, i quali operano in "maniera integrata" con i servizi socio-sanitari del territorio.
Per approfondire
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere