Dal 1 aprile l'Ue rivoluziona lo streaming. Cosa cambia per Netflix, Sky e Amazon Prime
I cittadini che si abbonano nel proprio Stato d'origine potranno usufruire di questi contenuti anche quando viaggiano o soggiornano in un altro Paese dell'Ue. Ma solo temporaneamente

Con l’entrata in vigore del regolamento sulla portability dei contenuti, dal primo aprile del 2018 scatta una piccola, ma significativa rivoluzione in Europa. I cittadini che acquistano o si abbonano a film, trasmissioni sportive, musica, e-book e giochi nel proprio Stato d'origine potranno usufruire di questi contenuti anche quando viaggiano o soggiornano temporaneamente in un altro paese dell'Ue.
Anche se questa opzione era già ampiamente prevista, ad esempio, nei servizi musicali non era invece molto diffusa in altri segmenti. I benefici saranno sia sul lato dei consumatori, sia su quello dei fornitori.
Come funziona per gli abbonamenti italiani
- Netflix: renderà disponibili all'estero i contenuti della library italiana per 60 giorni in un anno
- Amazon: aderirà in pieno offrendo la disponibilità illimitata di tutti i contenuti di Amazon Prime
- Sky: gli abbonati potranno guardare i programmi che già vedevano on line in Italia anche in viaggio nei Paesi Europei. Per farlo sarà necessario essere titolari di un abbonamento residenziale, essere stabilmente residenti in Italia e utilizzare un metodo di pagamento associato a una banca italiana. I programmi potranno essere fruiti attraverso le app Sky Go e Sky Go Plus, Sky Go per i clienti Sky Q, Sky Kids, Sky Sport. Dopo 30 giorni consecutivi di accesso dall’estero, verrà inviata al cliente un’email per accertare che l'abbonato continui a essere residente in Italia. Basterà loggarsi su uno dei dispositivi attraverso il proprio ID dall’Italia entro i 7 giorni successivi per continuare a usufruire del servizio.
I consumatori durante i loro viaggi o soggiorni temporanei in altri Stati membri potranno continuare a guardare film o eventi sportivi, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare ai videogame. I fornitori di servizi di contenuti online potranno offrire la portabilità transfrontaliera dei contenuti online ai loro abbonati senza dover acquistare licenze per altri territori dove gli abbonati soggiornano temporaneamente.
Ad esempio, fornitori di servizi di contenuti online a pagamento (come Sky, Netflix o Spotify ) renderanno disponibile ai loro abbonati lo stesso servizio ovunque l'abbonato si trovi nell'UE. Il servizio deve essere fornito negli altri Stati membri allo stesso modo in cui viene fornito nello Stato membro di residenza. Per quanto riguarda Netflix, ad esempio, l'abbonato che si trova temporaneamente all'estero avrà accesso in qualsiasi paese dell'UE alla stessa selezione (o catalogo) di cui dispone a casa.
Leggi anche: così è morto il roaming a pagamento in Europa
Ovviamente le nuove norme non impediscono ai fornitori di servizi di offrire opzioni aggiuntive ai loro utenti che si recano all'estero, come l'accesso ai contenuti disponibili nel Paese in cui stanno viaggiando. Sarà una scelta della piattaforme quella di decidere se consentire o mantenere l'accesso ai contenuti locali in aggiunta a quelli che deve fornire obbligatoriamente a norma del regolamento.
Per quanto riguarda i limiti temporali il regolamento sulla portabilità si applica a tutte quelle situazioni in cui gli abbonati si trovano temporaneamente all'estero. Il concetto non è stato definito nel regolamento, ma ciò che si intende è che l'abbonato è fisicamente presente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza, ad esempio perché in vacanza o in viaggio di lavoro o di studio.
Leggi anche: addio al geoblocking, per fare acquisti in tutta Europa
Le nuove norme non stabiliscono limiti all'uso della portabilità, è sufficiente che l'utente risieda in un altro Stato membro. Le piattaforme dovrebbero informare i loro abbonati delle condizioni precise delle loro offerte di portabilità. Ad esempio, un utente italiano che ha sottoscritto un abbonamento a un servizio musicale o di cinema on demand in streaming avrà accesso, negli altri Stati membri, alla stessa selezione musicale che ha a casa sua.
I fornitori di contenuti dovranno solo verificare il Paese di residenza degli abbonati al momento della conclusione e del rinnovo del contratto.
I fornitori di servizi potranno verificare il Paese di residenza sulla base di informazioni di vario tipo trasmesse dall'abbonato, sempre nel rispetto del GDPR. Il regolamento prevede un elenco chiuso di metodi di verifica, come ad esempio gli estremi dei pagamenti, il pagamento di un canone per i servizi di radiodiffusione, l'esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, controlli dell'indirizzo IP o la dichiarazione dell'indirizzo di residenza fatta dall'abbonato.
I fornitori di servizi di contenuti online gratuiti potranno scegliere se beneficiare o meno delle nuove norme. Se decideranno di consentire la portabilità a norma del nuovo regolamento, saranno tenuti a rispettare tutte le norme che si applicano ai servizi a pagamento.
Se i fornitori di servizi di contenuti online gratuiti dovessero scegliere di avvalersi delle nuove norme sulla portabilità, sono tenuti a informarne gli abbonati prima di prestare il servizio, ad esempio comunicandolo sul proprio sito web.
Tra i servizi di contenuti online disciplinati dal regolamento vi possono essere anche quelli offerti dalle emittenti pubbliche.
Se all'emittente di contenuti online nello Stato membro di origine dell'utente si applicano le nuove norme sulla portabilità, l'utente potrà visualizzare i contenuti quando si trova temporaneamente all'estero in un altro Stato membro.
Le nuove norme non disciplinano però la possibilità di accedere ai contenuti offerti in un altro Stato membro dal proprio Paese di origine e si applicheranno a vari servizi di contenuti sportivi online
Tutto questo ovviamente senza addebitare costi supplementari agli abbonati per la portabilità transfrontaliera dei loro contenuti.
Il regolamento è tassativo e pertanto i fornitori non potranno applicare una restrizione alle funzionalità del servizio. Il fornitore di servizi non può pertanto limitare i cataloghi di musica, film o serie televisive disponibili quando l'utente si sposta in un altro Stato membro. Si tratta sicuramente di un notevole passo avanti ed anche un ulteriore passo per contrastare la pirateria digitale e sviluppare l’offerta legale.
Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it