La Legge dice no ai nonni-parcheggio
Riconosciuti come i familiari più preziosi per garantire una serena crescita dei nipoti in caso di conflitto tra i genitori non possono essere utilizzati come un ‘parcheggio’ nei tempi di frequentazione del genitore che non vive stabilmente con loro

È noto. Quando due genitori si separano chi ne fa le spese sono i figli. Ma non solo. I nonni, che prima della separazione avevano potuto trascorrere coi nipotini tante ore liete e magari giornate intere evitando agli sposi lavoratori l’onere di una babysitter, si vedono spesso interrompere bruscamente le relazioni di affettuosa consuetudine. Papà e mamma sono ora immersi in un conflitto personale, muniti di righello per determinare con precisione millimetrica quanto tempo i bambini dovranno passare con l’uno e quanto con l’altro.
Ci sono padri che, ancora oggi, ritengono sufficiente trascorrere coi figli una sera a settimana e un sabato ogni 15 giorni – guai a proporgli una sola cena in più - altri che vogliono poter stare con la prole la metà esatta del tempo disponibile. Viceversa, ci sono madri (ancora tante, purtroppo) che pur di non lasciare andare i figli dal padre farebbero carte false, e altre che invece hanno ben chiaro quanto sia preziosa la frequentazione equilibrata di ambedue i genitori per la crescita armoniosa dei bambini.
Ma ai nonni, chi ci pensa? I genitori, quando si separano, sembrano dimenticarsene, anzi. “Che tua madre si scordi di portare la bambina a danza, d’ora in poi. O di tenerla con sé a dormire il mercoledì”. Salvo rari nobili casi, l’astio verso il coniuge sembra estendersi inesorabilmente anche verso chi, fino a quel momento, aveva fornito un aiuto prezioso alla coppia, alleggerendola da molte incombenze.
Ed è a causa di questa ‘miopia genitoriale’ che il legislatore ha riconosciuto il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317 bis codice civile, novellato nel 2013), anche sulla scorta della giurisprudenza della Comunità Europea. Ma attenzione: diritto dei nonni e nipoti di frequentarsi, fare cose insieme, continuare a volersi bene anche se i genitori non se ne vogliono più. Non diritto dei genitori a usare i nonni come un parcheggio nel proprio interesse.
In concreto, i nonni possono promuovere una causa dinnanzi al Tribunale per i Minorenni per fare valere il diritto di visita dei nipoti con l’obiettivo di conservare, nell’interesse dei bambini, il mantenimento di stabili e produttive relazioni. E possono farlo anche al di fuori di un conflitto con i genitori approdato in Tribunale, ma semplicemente in presenza di una situazione di crisi familiare non ancora esplosa.
Al diritto dei nonni corrisponde dunque uno speculare dovere dei genitori di mantenere il legame tra nonni e nipoti, a meno che non sussistano ragioni ostative alla frequentazione o che le visite, per frequenza e lunghezza, rischino di compromettere la funzione educativa dei bambini che deve rimanere in capo ai genitori con assoluta prevalenza sui nonni.
Ed è in questa direzione che deve essere letta una recente sentenza della Cassazione balzata agli onori della cronaca perché pareva viaggiare “in direzione ostinata e contraria” ai nonni (n. 1191 del 21.1.2020).
È il caso di un marito che, volendosi separare dalla moglie, aveva chiesto nel 2015 al Tribunale di Milano, tra le altre cose, l’affidamento delle figlie minori. La moglie si era difesa chiedendo che le figlie venissero invece affidate a lei. A causa della elevatissima conflittualità dei coniugi, il Tribunale aveva ritenuto opportuno affidare le figlie minori ai Servizi sociali, incaricati di assumere le decisioni di maggiore rilevanza nell’interesse delle bambine, collocate presso la mamma nella casa coniugale.
La sentenza, per ragioni diverse, veniva appellata sia dalla moglie sia dal marito. La Corte d’Appello di Milano sentenziava che le minori dovevano essere affidate alla mamma, confermando l’incarico ai Servizi con riguardo alle scelte di maggiore interesse per le bimbe, e modificava il regime di frequentazione padre-figlie, imponendo ai Servizi – qui è la cosa interessante – di vigilare che nei tempi di permanenza delle bambine presso il padre questi fosse effettivamente presente.
Dalle relazioni dei Servizi e dalla consulenza peritale era infatti emerso che il padre vedeva le figlie solo presso la casa dei nonni paterni e che la sua presenza, nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere le figlie con sé, era assai scarsa. Con una conseguente ‘delega’ delle funzioni genitoriali alla nonna materna, spesso in difficoltà a gestire le nipoti. E un disagio mostrato dalla bimba più grande, che avrebbe chiesto la riduzione dei tempi di permanenza coi nonni paterni e col padre, definito spesso assente e in difficoltà nell’occuparsi adeguatamente delle figlie.
La Cassazione, chiamata dal marito a pronunciarsi sulla decisione della Corte d’Appello milanese, ha confermato la sentenza di appello, rigettando il ricorso del padre.
Morale: i nonni – riconosciuti dalla legge come i familiari più preziosi per garantire i benefici di una serena crescita dei nipoti in caso di conflitto tra i genitori – non possono essere utilizzati come un ‘parcheggio dei nipoti’ nei tempi di frequentazione del genitore che non vive stabilmente con loro, perché ciò mina la serenità della prole e compromette la funzione educativa dei figli, che deve rimanere in capo ai genitori con assoluta prevalenza.
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