L'ex moglie che non cerca lavoro può vedersi ridotto l'assegno divorzile
La donna aveva avuto un assegno sostanzioso perché aveva rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia. Ma secondo i giudici dopo il divorzio non si era data abbastanza da fare per rimettersi al lavoro

Il caso: il Tribunale di Milano, con sentenza di divorzio del 2012, aveva posto a carico di un marito benestante un assegno di divorzio di euro 1.800 per l’ex moglie che, di comune accordo col coniuge, aveva rinunciato alla propria carriera per dedicarsi interamente alla famiglia.
Il marito aveva impugnato la sentenza e la Corte di Appello milanese aveva ridotto a euro 1.000 l’assegno per l’ex moglie. Decisiva la constatazione che la donna – che già godeva della casa coniugale assegnatale per via dei figli minori – pur avendo capacità lavorativa e reddituale, dopo la separazione non si era attivata sufficientemente per cercare un’occupazione. La signora aveva quindi impugnato la sentenza in Cassazione.
Alcuni giorni fa la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’ex moglie, condividendo la valutazione della Corte d’appello di Milano. Il fatto di essersi iscritta nelle liste di collocamento dal 2005 senza ricevere risposte e dedicata, all’epoca della separazione, all’accudimento dei figli in tenera età di comune accordo col marito non è stato ritenuto elemento sufficiente per mantenere ferma la misura dell’assegno divorzile che inizialmente le era stato riconosciuto (Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 10782/19, depositata il 17.4.2019).
Dunque, se al momento della separazione la moglie è disoccupata per essersi dedicata alla famiglia, ma ha capacità lavorativa e reddituale, è bene che si rimbocchi le maniche e si metta seriamente a cercare un lavoro.
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