Etichettatura ingannevole con immagini di ingredienti non presenti negli alimenti

L'etichettatura dei prodotti alimentari, e' materia sempre piu' discussa e trova differenti orientamenti e interpretazioni negli Stati dell'Unione Europea, richiamando l'attenzione della Corte di Giustizia sull'adeguata interpretazione delle disposizioni comunitarie che la regolano.

Lo scorso 4 giugno, la nona Sezione della Corte ha stabilito che nella situazione in cui l'etichettatura di un prodotto alimentare, suggerisce che tale prodotto contiene un ingrediente in realta' assente, l'etichettatura induca in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto. Questo si determina quando l'elenco degli ingredienti, pur essendo esatto ed esaustivo, risulta essere inadeguato a correggere l'impressione errata o equivoca del consumatore relativa alle caratteristiche di un prodotto alimentare, impressione determinata dagli altri elementi che compongono l'etichettatura, come immagini o simboli riferiti a un prodotto alimentare e figuranti sull'imballaggio di tale prodotto. La Corte di Giustizia e' stata adita riguardo il rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione tedesca sulla controversia tra l'Unione federale delle associazioni di consumatori e la societa' Teekanne, a cui viene contestata l'ingannevole informazione in etichetta nella commercializzazione di un infuso ai frutti con denominazione "infuso ai frutti lampone-vaniglia", non contenente pero' nessun componente o aroma di vaniglia o di lampone.

La confezione degli infusi riporta immagini di lamponi e di fiori di vaniglia e le menzioni "infuso ai frutti con aromi naturali" e "infuso ai frutti con aromi naturali - gusto lampone-vaniglia", nonche' un sigillo grafico contenente, all'interno di un cerchio dorato, la menzione "solo ingredienti naturali". Inoltre, l'elenco degli ingredienti risulta il seguente: "Ibisco, mela, foglie di mora dolce, scorza d'arancia, rosa canina, aroma naturale al gusto di vaniglia, scorza di limone, aroma naturale al gusto di lampone, more, fragole, mirtilli, bacche di sambuco".

"La decisione della Corte apre scenari nuovi di riflessione sulla tematica, poiche' stabilisce l'importanza dell'impressione che le immagini, i simboli ed i caratteri posti sull'imballaggio degli alimenti forniscono al consumatore medio, tali da dissuadere il consumatore dal prendere conoscenza dell'elenco degli ingredienti riportato sulla confezione in caratteri piu' piccoli, che riflette la realta'. Una fattispecie, che puo' indurre in errore anche dalla sola presenza di elementi raffiguranti ipotetici ingredienti non presenti. L'orientamento della Corte di Giustizia, a cui il giudice del rinvio tedesco dovra' attenersi, determina la non prevalenza dell'elenco degli ingredienti rispetto alla confezione dell'alimento, la quale se raffigurante elementi tali da indurre il consumatore in errore, risultera' fuorviante al cospetto del corretto ed esaustivo elenco degli ingredienti. La decisione dovra' essere valutata con attenzione dalle aziende alimentari europee, le quali dovranno adeguarsi riguardo le confezioni degli alimenti che commercializzano, tenendo conto di riportare nell'etichetta elementi raffiguranti la realta' degli ingredienti contenuti nell'alimento", commenta Matteo Pennacchia responsabile settore agroalimentare CODICI.

30 giugno 2015

 

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