Codici Lecce denuncia: troppo spesso le compagnie aeree provano a negare le compensazioni pecuniarie trasformando l'evento eccezionale in una regola
A seguito del ritardo accumulato dal volo Ryanair FR8829 da Venezia (Treviso) a Brindisi del 3 marzo scorso, giunto a destinazione ben cinque ore dopo l'orario preventivato, il signor F. V. (69 anni) si e' rivolto a Codici Lecce per denunciare l'accaduto e ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla legge che, da subito, la Ryanair non ha inteso riconoscergli. Infatti, la compagnia aerea, solo pochi minuti dopo l'agognato sbarco dei viaggiatori a Brindisi, inoltrava loro una e-mail negando le proprie responsabilita' e l'indennizzo dovuto, in ragione di generiche "circostanze eccezionali".
Secondo il Regolamento CE n. 261/2004, i vettori aerei sono tenuti a corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, compensazione che varia da 250 e 600 euro a secondo della lunghezza della tratta. Il vettore aereo e' esonerato solo ove dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali, ossia ad eventi che non si sarebbero comunque potuti evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Tuttavia "troppo spesso le compagnie adducono il verificarsi di circostanze straordinarie per giustificare ritardate esecuzioni di voli che, in realta', sono dovute a ragioni che nulla hanno a che fare con l'imprevedibilita' e l'eccezionalita' dell'evento" - evidenzia l'avv. Stefano Gallotta, segretario responsabile di Codici Lecce - "pur consapevoli che tali circostanze esimenti devono essere realmente eccezionali e non ridursi a un agevole escamotage per aggirare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Cosi' si negano i diritti faticosamente riconosciuti ai passeggeri del traffico aereo e si deflazionano ingiustamente le relative legittime istanze indennitarie".
Spetta al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare che queste eventuali circostanze non si sarebbero comunque potute evitare con l'adozione di misure adeguate alla situazione e non siano, al contrario, solo pretestuose e deflattive.
Nel caso in questione, Codici Lecce (codici.lecce@codici.org), che in mancanza di prove idonee e rigorose in tal senso da parte della Ryanair segnalera' l'accaduto all'ENAC e all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato affinche' valutino l'adozione dei provvedimenti opportuni, mette in guardia dalle pratiche non sempre ortodosse adottate dai vettori aerei e invita i viaggiatori a non rinunziare a far valere i propri diritti in ragione delle giustificazioni di parte rese dalle compagnie.
Lecce, 9 marzo 2015