(AGI) - Roma, 7 giu. - La nuova legge approvata dal parlamentoconsente il nucleare. E' quanto si evidenzia nelle motivazionidepositate dalla Corte costituzionale della sentenza numero 174con la quale e' stato ammesso il quesito sul nucleare per ireferendum del 12 e 13 giugno. "Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 e8 dell'articolo 5 della legge numero 75 del 26 maggio 2011) -si legge nel dispositivo - risultano, infatti, a seguito dellariformulazione del quesito da parte dell'Ufficio centrale,unite da una medesima finalita': quella di essere strumentali aconsentire, sia pure all'esito di ulteriori evidenzescientifiche su profili relativi alla sicurezza nucleare etenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, diadottare una strategia energetica nazionale che non escludaespressamente l'utilizzazione di energia nucleare, cio' incontraddizione con l'intento perseguito dall'originariarichiesta referendaria, in particolare attraverso l'abrogazionedell'articolo 5 del decreto legislativo numero 31 del 2010". Per i giudici della CorteCostituzionale, presieduta da Alfonso Quaranta, la nuova leggeapprovata dal Parlamento, che ha convertito il decreto omnibus,non ha quindi fatto venir meno l'esigenza dei cittadini diesprimere il proprio parere contro il nucleare. "Anche il quesito in esame - dicono i giudici dellaConsulta riferendosi al nuovo quesito riformulato dalla Cortedi Cassazione che chiede l'abrogazione dei commi 1 e 8dell'articolo 5 della nuova legge - mira a realizzare uneffetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista delchiaro ed univoco risultato normativo di non consentirel'inclusione dell'energia nucleare tra le forme di produzioneenergetica, fermo restando ovviamente, che spetta allegislatore e al governo, ciascuno nell'ambito delle propriecompetenze, di fissare le modalita' di adozione della strategiaenergetica nazionale, nel rispetto dell'esito dellaconsultazione referendaria". La Corte Costituzionale ricorda,inoltre, che "secondo la sentenza numero 68 del 1978, qualoranel corso del procedimento referendario la disciplina oggettodel quesito sia modificata, all'ufficio centrale per ilreferendum (della Cassazione) spetta accertare se l'intenzionedel legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazioneprecedente della materia". "Qualora infatti - scrive la Corte Costituzionale - taleintenzione rimanga fondamentalmente identica, malgrado leinnovazioni formali o di dettaglio che siano state apportatedalle Camere, la corrispondente richiesta non puo' esserebloccata, perche' diversamente la sovranita' del popolo(attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a meraapparenza". "La giurisprudenza costituzionale - si legge ancora - ha,altresi', precisato che in riferimento al quesito riformulatodall'ufficio centrale per i referendum, compete, invece, aquesta Corte, verificare che non sussistano eventuali ulterioriragioni di inammissibilita' rispetto all'articolo 75 dellaCostituzione ed ai parametri desumibili dall'interpretazionelogico-sistematica della Costituzione". (AGI)