Chi aveva acquistato bond argentini in casa doveva essere informato del diritto di recesso. La Corte: "Il Decreto del Fare non si applica"
Una vera e propria pioggia di vittorie per i risparmiatori. La Corte d'appello di Venezia, con ben 9 sentenze , ha iniziato a confermare 14 pronunce del Tribunale di Padova relative ad acquisti di titoli argentini effettuati da diversi consumatori.
In tutte le decisioni di primo grado il Tribunale di Padova aveva ravvisato la violazione dell'art. 30 TUF, perche', sebbene i contratti fossero stati stipulati presso l'abitazione dei risparmiatori (ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale), ai risparmiatori non era stato comunicato per iscritto che avevano un termine di 7 giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.
La Corte d'appello, con le sue decisioni, ha escluso l'applicabilita' a casi come questi del c.d. "Decreto del Fare" (d.l. 21 giugno 2013 n. 69), il cui art. 56 quater dispone che l'estensione dell'art. 30 ai contratti di acquisto di strumenti finanziari parta dal 1 settembre 2013. "Per la Corte - spiega l'avvocato Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio i risparmiatori - non siamo, infatti, al cospetto di una norma meramente interpretativa, che sarebbe stata invocabile anche per contratti stipulati anteriormente, ma di una disposizione creativa, applicabile, per l'effetto, solo da quella data e non ad acquisti di titoli effettuati anteriormente".
La sentenza e' fondamentale, perche' sancisce che la nuova norma, introdotta dal legislatore per paralizzare una fondamentale decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, non puo' applicarsi al passato. "Era da tempo che sostenevamo questo principio, - aggiunge Franchi - ma e' questa la prima volta che un giudice (un giudice dell'importanza di una Corte d'appello) si uniforma alla nostra tesi".
Scarica una delle sentenze (tra loro analoghe) della Corte d'Appello di Venezia.
Parma, 2 ottobre 2014