I giudici del Tar discuteranno il ricorso promosso dal Codacons e da 250 risparmiatori traditi con cui si chiede di bocciare il bail-in. Ecco tutti gli aspetti illegittimi del decreto
(Codacons) - Il prossimo 2 febbraio si apre ufficialmente dinanzi al Tar del Lazio la vicenda giudiziaria relativa al decreto salva-banche. I giudici del Tar hanno infatti fissato per questa data la prima udienza durante la quale si discuterà il ricorso promosso dal Codacons e da 250 risparmiatori con cui si chiede di rimandare alla Corte Costituzionale la legge sul bail-in.
L’associazione, come noto, ha impugnato i provvedimenti di Banca d’Italia adottati in esecuzione del D. Lgs. 180/2015 e del DL 183/2015, con cui il Governo ha sottoposto gli istituti Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife a procedura di risoluzione. In particolare, sono stati impugnati i provvedimenti che hanno consentito la svalutazione di azioni e obbligazioni subordinate.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Eccesso di potere, per inesistente e/o carente motivazione, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, atteso che, dai provvedimenti impugnati, non risultano indicati i presupposti di fatto e di diritto, che giustificherebbero il ricorso alla procedura di risoluzione, né la non praticabilità delle ordinarie procedure di insolvenza.
L’applicabilità dei provvedimenti di Banca d’Italia e di conseguenza, dello strumento del bail in INDISTINTAMENTE alle categorie di creditori e azionisti che, al momento dell’entrata in vigore del DL 183/2015, detenevano i titoli oggetto di riduzione e conversione, appare in contrasto con le norme europee sugli abusi di mercato che tutelano la trasparenza che impongono che siano fornite al mercato degli investitori tutte le informazioni price sensitive - scrive il Codacons nel ricorso - E’ stata dedotta anche la Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione per l’illegittima commistione dei poteri di controllo e vigilanza in capo a Banca d’Italia che è al contempo “Autorità di risoluzione” con evidente conflitto di interessi tra autorità vigilante e organismi vigilati.
Ma soprattutto, i provvedimenti di Banca d’Italia, appaiono illegittimi in quanto affetti da vizi derivanti dalla contrarietà delle disposizioni di cui al D. Lgs. 180/2015 e 181/2015, alle norme e ai principi della Costituzione Italiana.
In primo luogo, appaiono violate le norme della Carta Costituzionale poste a tutela del diritto di proprietà di ogni cittadino: in sostanza, attraverso la procedura di risoluzione, mediante l’adozione di un semplice provvedimento, discrezionalmente prescelto dall’Autorità di risoluzione della banca, la legge consente – contro ogni principio costituzionale – di sottrarre in via amministrativa ai creditori i loro diritti soggettivi, sostanzialmente espropriandoli a vantaggio di un altro soggetto privato (la banca o l’ente che acquisisce l’azienda bancaria).
Il che contraddice ogni fondamentale principio costituzionale, sia nazionale sia comunitario, in materia di tutela del diritto di proprietà, di riparto dei poteri dello Stato, di giusto processo (oltre a contrastare con molteplici norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
E’ stata quindi sollevata “ Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 17, 22, 27, 28, 29 e 52 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in riferimento agli artt. 42 co. 2 e 47 Cost, nonché in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.”
Inoltre, è stata sollevata la questione relativa alla “Illegittimità costituzionale dell’art. 35 D. Lgs. 180/2015, in relazione agli artt. 3, 24, 111 cost. nella parte in cui subordina all’iniziativa dei commissari, l’esercizio dell’azione dei creditori sociali”, formulando altresì istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in quanto detta limitazione alle azioni dei creditori sociali non risulterebbero corrispondere alle disposizioni di cui alla Direttiva 2004/59/UE.