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SICUREZZA ELETTRICA: LE NOVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO SUGLI IMPIANTI E SULLE APPARECCHIATURE

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16:33 27 AGO 2009

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha costituito l’attuazione dell’art. 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, in base al quale il Governo era stato delegato ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori. Questa delega aveva previsto puntuali confini entro i quali si dovesse operare, per esempio, per il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti, per l’applicazione della normativa a tutti i lavoratori, per la semplificazione degli adempimenti meramente formali, per il riordino della normativa in materia di macchine, di impianti, di attrezzature di lavoro, di opere provvisionali, di DPI ecc.
L’obiettivo previsto e’ risultato in parte vanificato a causa della ristrettezza dei tempi tecnici a disposizione dei Ministeri competenti e di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno partecipato ai lavori.
Per questo motivo, infatti, al fine di poter sviluppare tematiche particolari, sono stati inseriti numerosi rimandi ai decreti attuativi di successiva emanazione. Il testo finale del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituito di ben 306 articoli e 51 allegati, con la parallela abrogazione di diversi decreti preesistenti, ha contribuito a riorganizzare un quadro normativo esistente e fortemente frastagliato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
La tematica degli impianti e delle apparecchiature elettriche e’ stata inserita nel Capo III, Titolo III, riguardante l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Si fornira’ un primo quadro delle novita’ introdotte dal D. Lgs.9aprile2008, n. 81, nel settore degli impianti e delle apparecchiature elettriche, in relazione sia alla regolamentazione esistente (D.P.R. n. 462/2001) sia alla regolamentazione abrogata.
Visto il brevissimo tempo trascorso dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, le indicazioni fornite dovranno essere considerate come un primo “punto vista” che potra’ eventualmente consolidarsi a seguito di circolari o di chiarimenti da parte degli organi istituzionali preposti.

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