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OBIETTIVI, PECULIARITA' ED ASPETTI POSITIVI
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15:45 16 OTT 2009
Il D.Lgs. n. 257/2006 ha l’obiettivo di colmare una serie di lacune ereditate dalle norme finora in vigore in materia di sicurezza e di aggiornarle in base all’evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche raggiunte in questi anni. In particolare, la nuova norma si applica «alle rimanenti attivita’ lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto, nonche’ bonifica delle aree interessate». Poiche’ le attuali norme vigenti vietano l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti che lo contengono, il nuovo decreto si rivolge alle restanti attivita’ che prevedono la manipolazione e la gestione di prodotti o di rifiuti che contengono amianto. Si nota, quindi, la volonta’ di tutelare le categorie di lavoratori attualmente esposte a concentrazioni di amianto particolarmente elevate e, in particolare, e’ indirizza ai bonificatori, trasportatori e smaltitori di rifiuti contenenti amianto (RCA); dunque, si e’ presa coscienza del notevole incremento delle attivita’ di bonifica e la norma tende a tutelare i lavoratori addetti. Tra le finalita’ che il legislatore si propone vi e’ certamente quella di incentivare le attivita’ di rimozione e di bonifica da amianto, snellendone le procedure autorizzative e gestionali.
Precedentemente, le norme prevedevano le medesime procedure autorizzative sia per le bonifiche di modesta entita’ e pericolosita’ sia per quelle rilevanti. Invece, il D.Lgs. n. 257/2006 elimina alcune notifiche e autorizzazioni nei casi di: - brevi attivita’ non continuative di manutenzione; - rimozione senza deterioramento di materiali non degradati; - incapsulamento e confinamento di materiali in buono stato. Le attivita’ di bonifica dovevano essere intraprese gia’ in applicazione del D.P.R. 8 agosto 1994 il quale stabiliva che le Regioni e le Province autonome predisponessero un censimento puntuale dell’amianto sul territorio di propria competenza e predisponessero un conseguente piano di bonifica e di gestione dei rifiuti. Poiche’ in molte regioni questi piani di censimento e di bonifica non risultano ancora attuati, al fine di individuare, in tempi brevi, le aree di estensione rilevante contaminate da amianto, la legge 23 marzo 2001, n. 93, all’art. 20, ha stabilito che si realizzi una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente. Il successivo decreto applicativo, il D.M. 18 marzo 2003, n.101, ha emanato il regolamento per la realizzazione di questa mappatura e dei relativi interventi di bonifica di particolare urgenza. Quest’ultima norma ha dato un notevole impulso alle attivita’ di bonifica dell’amianto rendendo necessaria l’emanazione del D.Lgs. n. 257/2006 per la tutela dei numerosi addetti del settore in crescente espansione. Inoltre, il decreto tende a un sempre maggiore e puntuale coinvolgimento del datore di lavoro, responsabilizzandolo, anche legalmente, nelle azioni di attuazione delle iniziative di prevenzione nei confronti dei lavoratori; propone, sempre con l’intento di tutelare maggiormente i lavoratori, un limite di esposizione unico alle fibre di amianto in ambiente lavorativo, pari a 100 fibre/litro, sia che si tratti di fibre anfiboliche sia di crisotilo, adeguandosi a quanto previsto dalla direttiva europea 2003/18/CE e riducendolo rispetto ai valori finora previsti in Italia (600 fibre/litro per crisotilo e 200 fibre/ litro per anfiboli). Questo risulta estremamente importante in quanto spesso sono stati registrati casi di lavorazioni su materiali compatti, adottando per i lavoratori come limite di esposizione il valore di 600 ff/l e considerando erroneamente che essi contenessero solo crisotilo, mentre, in realta’, spesso contenevano anche fibre anfiboliche in quantita’ variabile.
L’equiparazione a un unico limite di esposizione per entrambe le tipologie di asbesto, dunque, e’ utile a garantire una migliore applicazione della norma, non lasciando spazio a dubbi interpretativi da parte dei datori di lavoro e delle autorita’ di controllo. Oltre a questo, l’art. 59septies stabilisce che l’esposizione dei lavoratori all’amianto deve essere sempre ridotta al minimo e, in ogni caso, entro il limite sopra citato adottando tutti gli accorgimenti possibili. A ulteriore integrazione e sostegno del principio di massima precauzione, la norma stabilisce che debba essere effettuata una valutazione del rischio ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione, anche nel caso in cui non si superino i valori limite. Qualora intervenissero modifiche delle condizioni di lavoro in attivita’ soggette a notifica, dovra’ essere ripresentata una nuova notifica.
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