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L'INFORMAZIONE

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13:35 16 OTT 2009

L’art. 59terdecies stabilisce che il datore di lavoro effettua attivita’ di informazione ai lavoratori; tra l’altro, prevede che, in caso di superamento della concentrazione limite (100 ff/l), il datore di lavoro informi il piu’ presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti. Si ritiene opportuno che questa comunicazione venga estesa sia alla AUSL sia all’ARPA competente per territorio affinche’ possa aver luogo una idonea attivita’ di sorveglianza circa la definizione e l’applicazione delle misure di emergenza per la riduzione del rischio. Inoltre, dovrebbe essere specificata la tempistica inerente a queste comunicazioni agli organi di vigilanza.

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