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L'INDIVIDUAZIONE DEL LAVORATORE ESPOSTO

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15:25 16 OTT 2009

La nuova norma e’ stata concepita indirizzandola ai lavoratori addetti alla manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche’ bonifica delle aree interessate. Non e’ stato considerato, nella sua impostazione, il caso di lavoratori esposti, a vario titolo, in ambienti con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto. Poiche’, pero’, il D.Lgs. n. 257/2006 ha abolito, con l’art. 5, il capo III, D.Lgs. n. 277/1991, che definiva le norme a tutela di tutti i lavoratori esposti ad amianto, sia che fossero addetti alla manutenzione, rimozione, bonifica, trasporto e gestione dei RCA, sia che fossero semplicemente esposti in ambienti di lavoro con presenza di amianto, esso dovrebbe essere inteso da applicarsi, almeno per i criteri generali, a tutti i lavoratori. Questo puo’ essere, in parte, desunto sia dall’art. 59bis, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle attivita’ lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto (tralasciandone la specifica), sia dall’art. 59quater, comma 2, il quale dispone che «se vi e’ il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione» il datore di lavoro «applica le disposizioni previste dal presente titolo».

Certo e’ che i successivi articoli della norma appaiono concepiti e mirati a fornire indicazioni specifiche per le categorie ad alto rischio sopra menzionate. Questo da’ luogo a interpretazioni diverse nelle differenti Regioni italiane da parte degli Organi di vigilanza competenti per territorio con conseguenti inaccettabili incongruita’. Si ritiene opportuno, dunque, che il Ministero della Salute integri il D.Lgs. n. 257/2006 con ulteriori indicazioni volte a definirne meglio il campo di applicazione e a tutelare anche i lavoratori a vario titolo esposti in ambienti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto.

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