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LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE
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15:10 16 OTT 2009
L’art. 59quinquies stabilisce, nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita’, una diminuzione e/o eliminazione di alcune procedure autorizzative, tra cui la notifica, la sorveglianza sanitaria e il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio. Questo puo’ comportare che piccole ditte che effettuano numerosi interventi di modesta entita’ e durata, che si susseguono quasi quotidianamente, non devono presentare le notifiche presso gli Organi competenti (che attivano anche le procedure di vigilanza); pertanto, i lavoratori addetti non risultano in tal modo tutelati e non vi e’ certezza che gli interventi svolti vengano effettuati nel rispetto delle norme di settore e delle norme di tutela degli ambienti di vita circostante (eventuale esposizione indebita di abitanti, lavoratori impiegati in settori differenti e operanti nelle adiacenze). Si puo’ verificare, inoltre, che alcune ditte accettino lavori di una certa consistenza e li disgreghino in tanti piccoli interventi “sporadici e di debole intensita’” (non essendo stabilito chi lo definisce), al fine di gestire le attivita’ di bonifica senza notifiche e con minore vigilanza da parte degli Organi di controllo locali. Inoltre, lasciano perplessi le diciture di cui alle lettere a), b), c), art. 59quinquies, relative allo stato di conservazione (buono e cattivo stato), alle tipologie di materiali (friabili e compatti) e alle lavorazioni che non comportano deterioramento; non essendo definito chi determina i parametri sopra citati (autorita’ di vigilanza o datore di lavoro) si potrebbe incorrere in erronee classificazioni (volute e/o non volute) comportanti rimozioni senza le dovute cautele.
Inoltre, specificatamente per interventi di manutenzione, di incapsulamento e di confinamento, non e’ prevista nessuna comunicazione formale agli organi di vigilanza, con conseguente assenza di tracce degli interventi effettuati presso le Autorita’ di controllo, con impossibilita’ di verificare, da parte di questi ultimi, oltre alla corretta esecuzione dei lavori, anche, a distanza di anni, la loro effettiva tenuta (incapsulamento, confinamento) che, come noto, e’ limitata nel tempo. Per cio’ che concerne, infine, la lettera d), art. 59quinquies, relativo alla sorveglianza e al controllo dell’aria e al prelievo dei campioni, esso non obbliga il datore di lavoro alla sorveglianza sanitaria e alla istituzione e all’aggiornamento di cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori addetti. Questo non tutela i lavoratori del settore analitico che spesso effettuano indagini ambientali e monitoraggi quotidianamente durante un intero turno lavorativo.
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