Breaking News
LA NOTIFICA
- Invia ad un Amico
- Stampa
- RiduciIngrandisci Dimensione del testo
14:55 16 OTT 2009
L’art. 59sexies prevede che prima dell’inizio dei lavori, escludendo le brevi attivita’ non continuative di manutenzione, la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati, l’incapsulamento e il confinamento di materiali in buono stato, il datore di lavoro e’ tenuto a presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, non stabilendo, pero’, entro quanto tempo prima della data di inizio lavori la notifica deve avvenire consentendo, quindi, che questo possa avvenire anche in extremis, lasciando poco tempo agli organi di controllo (dotati di scarso personale) per organizzare le attivita’ di vigilanza sulla correttezza delle attivita’ intraprese. Comunque, l’articolo prevede la comunicazione della data di inizio lavori e la relativa durata. Nel caso di lavori di demolizione o rimozione che prevedono la presentazione di un piano di lavoro, lo stesso piano di lavoro sostituisce la notifica. Poiche’, quindi, i lavori di cui alle lettere a), b) e c), art. 59quinquies, sono esclusi dalla notifica, come anche avviene per i lavori di demolizione o rimozione, se ne deduce che la notifica rimarrebbe da effettuarsi solo nei casi di trasporto, gestione di RCA e/o loro trattamento in specifici impianti.
Articolo successivo

