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LA FORMAZIONE

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13:20 16 OTT 2009

L’art. 59quaterdecies stabilisce che possono essere addetti alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato specifici corsi di formazione professionale. Si ritiene che la dicitura “possono” sia poco opportuna e debba essere sostituita o interpretata come “devono”. In questa disamina del nuovo D.Lgs. n. 257/ 2006 sono state segnalate le modifiche introdotte rispetto alle precedenti norme di settore, evidenziando alcuni aspetti autorizzativi e operativi che stanno creando difficolta’ interpretative presso gli organi competenti per territorio con conseguenti variabilita’ applicative nelle diverse regioni italiane. Il nuovo decreto, preso atto di un notevole incremento delle attivita’ di bonifica da amianto, ha il fine di fornire linee guida per la tutela dei lavoratori addetti e di agevolare, inoltre, le procedure autorizzative degli interventi, responsabilizzando maggiormente i datori di lavoro ma, al contempo, sottraendo parte degli obblighi e delle competenze agli organi di vigilanza. È opportuno segnalare, inoltre, che la norma e’ indirizzata ai lavoratori che effettuano attivita’ di manutenzione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonche’ di bonifica delle aree interessate. Al contrario, non interessa specificatamente categorie lavorative che possono comportare esposizioni ad amianto ne’, tanto meno, lavoratori della navigazione marittima e aerea, delle Forze Armate, del settore estrattivo delle pietre verdi che risultavano gia’ tralasciate dalla precedente legislazione. Le considerazioni finora riportate sul D.Lgs. n. 257/2006 sono la risultanza di un serrato confronto tra docenti ed esperti del settore con autorita’ regionali, locali, sindacali ecc., che hanno partecipato al Corso di formazione permanente per la lotta all’amianto organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con la collaborazione scientifica dell’ISPESL. In conclusione, tenuto conto delle differenti interpretazioni date a scala locale e regionale della norma e della confusione generatasi a livello operativo, sia per cio’ che concerne le societa’ di bonifica, di trasporto e di smaltimento, sia per quanto di competenza delle autorita’ di controllo, gli autori e i soggetti che a vario titolo hanno partecipato a questa discussione auspicano che il Ministero della Salute emani una nota integrativa ed esplicativa del D.Lgs. n. 257/2006.

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