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La direttiva europea PED  il fascicolo tecnico del fabbricante

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13:10 25 SET 2009

Il testo della direttiva europea ED è stato recepito in Italia ol D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.93, «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione», (in S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile  2000, n. 91). Prima di immettere sul mercato europeo un’apparecchiatura a pressione o un insieme di apparecchiature a pressione che sono soggette ai Requisiti essenziali di sicurezza (RES) della Direttiva europea 97/23/CE nota anche come Direttiva PED (Pressure Equipment Directive), il fabbricante è obbligato a sottoporre tali apparecchiature alle “procedure di valutazione di conformità” (Moduli) descritte nella direttiva stessa. Il costruttore ha la facoltà di scegliere sia l’organismo notificato che deve applicare la procedura di valutazione di conformità dell’apparecchiatura, e a cui deve sottoporre l’esame del proprio Fascicolo tecnico relativo all’attrezzatura da valutare, sia la procedura stessa di valutazione (chiamata anche Modulo) fra quelle previste per ciascuna delle quattro categorie di apparecchiature definite nell’art. 10 della Direttiva. Il fascicolo tecnico relativo ad una attrezzatura a pressione (per la quale viene richiesta ad un organismo notificato (O.N.) l’applicazione di uno dei Moduli per la valutazione di conformità dell’attrezzatura stessa alla direttiva 97/23/CE) deve contenere informazioni tecniche sufficienti per una valutazione da parte di un ispettore dell’organismo notificato; la valutazione deve formare l’oggetto di una relazione tecnica dell’ispettore stesso, la quale costituirà documento essenziale sia per il rilascio di certificati di esame CE (Moduli B e B1) della progettazione sia per il prosieguo delle valutaziondi conformità presso il fabbricante nel caso di altri moduli (di costruzione o di qualità).

 

 

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