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ESPOSIZIONE E VALORE LIMITE

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14:15 16 OTT 2009

Gli artt. 59nonies e 59decies stabiliscono che il valore limite di esposizione sia di 100 fibre/litro, sia per il crisotilo, sia per le fibre anfiboliche, e che il controllo dell’esposizione venga effettuato secondo una procedura ormai standardizzata e attuata nelle attivita’ di bonifica indoor (come stabilito dalle precedenti norme, il D.Lgs. n. 277/1991 e il D.M. 6 settembre 1994). In realta’, soprattutto nelle bonifiche di una certa importanza, gli interventi si svolgono prevalentemente in ambiente aperto. La metodica di campionamento e analisi stabilita in questi casi non risulta idonea e anche il limite di esposizione stabilito deve comunque tenere conto del valore di fondo ambientale e delle indicazioni dell’OMS per gli ambienti di vita. Per le bonifiche dei siti di interesse nazionale si opera gia’ da anni secondo le seguenti indicazioni: l il piano di lavoro deve essere presentato alla AUSL competente per territorio nel caso di lavorazioni in ambiente chiuso; nel caso gli interventi di bonifica si svolgano anche in ambiente outdoor, il piano dovra’ essere presentato anche all’ARPA regionale; prima dell’inizio dei lavori e’ necessario effettuare un monitoraggio, per almeno 15 giorni, della concentrazione di amianto presente in tutto il sito e, quindi, in ambiente sia esterno sia interno (valutazione di ogni singola porzione da bonificare).

Questi controlli andranno eseguiti in punti di prelievo da concordare con l’ARPA, effettuando campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 3.000 litri, 810 l/m, e analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM). I valori verranno considerati come valore di fondo ambientale; l durante le fasi di bonifica andranno effettuati monitoraggi ambientali, con le medesime procedure indicate al punto precedente, e personali, sugli operatori addetti alla bonifica, con pompe a basso flusso, 480 litri, 23 l/m, analisi al microscopio ottico in contrasto di fase (MOCF), secondo quanto raccomandato dal metodo OMS, Determination of airborne fibre number concentrations, del 1997; l per gli ambienti indoor (per esempio, capannoni) si fara’ riferimento al D.M. 6 settembre 1994 e, qualora le analisi dei filtri dimostrino il raggiungimento delle soglie di preallarme e di allarme stabiliti dallo stesso decreto ministeriale, dovranno essere adottate le misure cautelative indicate nel citato decreto. Inoltre, nel caso di preallarme, sara’ necessario avvertire, entro le 24 ore, l’AUSL e l’ARPA, mentre, nel caso di allarme, sara’ necessario avvertire immediatamente questi enti; l per gli ambienti outdoor, non essendovi una normativa specifica di settore, si ritiene opportuno considerare come soglia, al di sopra della quale segnalare l’allarme e procedere secondo quanto indicato dal D.M. 6 settembre 1994, il doppio del valore di fondo ambientale registrato prima dell’inizio dei lavori; l al termine della bonifica delle singole aree, si dovra’ procedere alla restituibilita’ di queste da parte delle autorita’ di controllo locali (AUSL e ARPA) che avverra’ qualora non venga riscontrato, con analisi al SEM (campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 3.000 litri, 810 l/m), in ambienti indoor, un valore superiore a 2 ff/l e, in ambienti outdoor, un valore uguale o superiore al doppio del valore di fondo registrato prima dell’inizio dei lavori o 1 f/l, valore indicato dall’OMS in ambiente cittadino come valore limite di riferimento per l’amianto. Nelle aree in cui si prevedono confinamenti, questi ultimi non potranno essere aperti prima della avvenuta restituzione dell’area, con idonea certificazione, come bonificata da parte dell’AUSL e ARPA. Si ritiene opportuno ribadire che, poiche’ il D.Lgs. n. 257/2006 fa salva la legge n. 257/ 1992 e i suoi decreti applicativi, rimane compito delle autorita’ di controllo locali (AUSL e ARPA) verificare la correttezza degli interventi di bonifica da amianto e certificare la restituibilita’ delle aree dopo l’avvenuta bonifica.

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