Breaking News
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELL'AMIANTO
- Invia ad un Amico
- Stampa
- RiduciIngrandisci Dimensione del testo
13:50 16 OTT 2009
L’art. 59duodecies concerne esclusivamente i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto e non interventi di manutenzione, incapsulamento, confinamento, trasporto, smaltimento e trattamento. Pertanto, sono escluse, per tutte queste attivita’, le prescrizioni di questo articolo comportando una grave mancanza di garanzie per la tutela dei lavoratori e dell’ambiente. Per queste attivita’ non e’ stabilita la presentazione di un piano di lavoro. Questo comporta che, non essendo prevista dall’art. 59quinquies la notifica per la manutenzione, l’incapsulamento e il confinamento e non essendo prevista, dall’art. 59duodecies, la presentazione di un piano di lavoro per queste attivita’, sembrerebbe che esse possano essere svolte al di fuori di qualsivoglia controllo da parte degli Organi di vigilanza competenti per territorio. Per le attivita’ di trasporto, smaltimento e trattamento di RCA, sebbene rimanga in essere la presentazione di una notifica, la mancata richiesta di uno specifico piano di lavoro appare non opportuna ne’ cautelativa. Al comma 1 e’ stabilito che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 30, comma 4, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Con questa dicitura[ 1] si voleva intendere che le ditte che effettuano lavori di bonifica, di trasporto, di smaltimento e di trattamento di amianto o di RCA devono essere iscritte ai relativi albi professionali, ai sensi dell’art. 212, D.Lgs. n. 152/2006, comma 8. Questo in conformita’ anche con quanto previsto dall’art. 12, comma 4, legge n. 257/1992, tuttora in vigore. Al comma 3 l’articolo prevede che il piano di lavoro contenga indicazioni sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
La protezione puo’ avvenire adottando esclusivamente le procedure di monitoraggio e le analisi precedentemente elencate e, tuttavia, mancanti nella nuova norma. Il piano prevede, con particolare riferimento alla lettera b), comma 4, la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); non essendo applicato alle categorie sopra riportate, si deduce la non obbligatorieta’ alla fornitura di DPI in lavori di breve manutenzione, incapsulamento e confinamento e monitoraggio. Questo non sembra conforme con tutte le norme sulla tutela dei lavoratori. È opportuno ribadire, comunque, un concetto di rilevante importanza: nei lavori di demolizione o rimozione il piano di lavoro prevede l’adozione di dispositivi di protezione individuale. Questi DPI devono essere sempre adottati e adeguati al rischio di esposizione (maggiori sono le concentrazioni di fibre di amianto, maggiore deve essere il fattore di protezione del dispositivo) e, tenuto conto che la legge n. 257/1992 e tutti i suoi decreti applicativi rimangono in vigore, il datore di lavoro deve sceglierli sulla base di quanto previsto dall’art. 3 e dall’Allegato 3 al D.M. 20 agosto 1999. Quindi, il lavoratore deve essere sempre e comunque tutelato e provvisto di idonei dispositivi di protezione e, in particolare, dotato almeno di una semimaschera con filtro P3 nel caso di lavorazioni saltuarie (manutenzioni o riparazioni circoscritte) o, tenuto conto della relativa esposizione, di DPI a maggiore efficienza (maschere intere con filtro P3, elettrorespiratori THP3 e/o TMP3, respiratori isolanti). Nel caso di determinate operazioni lavorative, secondo quanto stabilito dall’art. 59undecies, in cui e’ prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di 100 ff/litro di cui all’art. 59decies, «il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti» (DPI con un fattore di protezione idoneo a tutelare il lavoratore da rilevanti concentrazioni di amianto) e, dunque, «adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie» (secondo quanto previsto per le attivita’ di bonifica dal D.M. 20 agosto 1999, almeno elettrorespiratori THP3 e TMP3) «ed altri dispositivi di protezione individuale e ne esige l’uso durante i lavori».
Nel caso in cui il valore limite di 100 ff/litro venga superato, come stabilito dall’art. 59decies, comma 2, oltre a quanto appena ribadito, «il datore di lavoro e’ tenuto ad individuare le cause del superamento e ad adottare il piu’ presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo’ proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati». Poiche’ il nuovo decreto recepisce la direttiva europea 2003/18/CE, questa disposizione deve essere intesa in maniera analoga a quanto gia’ adottato e stabilito negli altri Paesi dell’UE, per cui, nel caso di superamento del valore limite di esposizione all’interno del cantiere di bonifica, devono essere interrotte le attivita’ di bonifica e adottate tutte le misure atte ad abbassare il valore della concentrazione di fibre al di sotto di 100 ff/l. In proposito, si rammenta che l’art. 3, legge n. 257/1992, stabilisce che «la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita’ produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli Enti autorizzati alle attivita’ di trasformazione o di smaltimento dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo’ superare i valori limite» di esposizione. L’interpretazione di alcune realta’ a scala locale e regionale degli artt. 59decies, 59undecies e 59duodecies, per la quale solo nel caso di superamento del valore limite di esposizione si adottano i DPI a tutela dei lavoratori, non deve in alcun modo essere accettata. Inoltre, l’interpretazione che l’adozione di questi DPI sia l’unica misura richiesta dopo la verifica di un superamento del limite non appare coerente con gli indirizzi di tutte le norme di settore, compreso lo stesso D.Lgs. n. 257/2006. Si ribadisce che la dicitura del comma 2, art. 59decies, va intesa come identificazione e rimozione delle cause che hanno comportato il superamento mediante l’adozione di tutte le misure tecniche necessarie alla riduzione della concentrazione di fibre di amianto al di sotto del valore limite di esposizione (110 ff/l). Si ritiene che le interpretazioni segnalate da alcune realta’ locali e regionali non rispecchino in alcun modo la volonta’ del legislatore, europeo e italiano, e che sia indispensabile e urgente che il Ministero della Salute integri il D.Lgs. n. 257/2006 con una nota chiarificatrice, in particolare in merito agli articoli sopra menzionati. Ancora l’art. 59duodecies stabilisce che il piano: l non contempli la data di inizio dei lavori ne’ la loro durata precisa ma soltanto presumibile (lettera g); l debba essere presentato agli organi preposti «almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori» (comma 5); l sostituisca la notifica nella quale era prevista specificatamente la data di inizio lavori e la relativa durata (comma 6). I
n conseguenza a questi ultimi tre aspetti ne deriva che: l non essendo esplicitato che gli organi di vigilanza siano tenuti a validare il piano di lavoro presentato, si sta gia’ verificando, a scala territoriale, che alcune AUSL non si assumano la responsabilita’ di verificare la correttezza degli stessi, non garantendo, in questo modo, che lavori di demolizione e rimozione avvengano con le dovute precauzioni e cautele. Inoltre, le imprese non sono piu’ tenute ad attendere alcuna autorizzazione da parte degli organi competenti per territorio prima dell’inizio dei lavori. Si sottolinea, infine, che gia’ alcune ditte di bonifica procedono al pagamento della validazione dei piani di lavoro agli organi competenti, al fine di vedere certificata la qualita’ dei lavori da intraprendere ed evitare che essi vengano interrotti durante le fasi operative. Questo comporta una non omogeneita’ di comportamento dei soggetti coinvolti che determina, a scala territoriale, gravi situazioni di difformita’ (alcuni piani di lavoro sono validati e altri no; alcune AUSL non ritengono di dover effettuare la validazione in nessun caso, altre AUSL accettano di validare solo previo pagamento, altre ancora li validano gratuitamente ritenendolo compito istituzionale; l’esistenza di differenti prezziari regionali); l risulta sostituita la notifica con il piano di lavoro per interventi di rimozione e di demolizione; poiche’ dalla notifica erano gia’ state escluse le attivita’ elencate nell’art. 59quinquies (brevi attivita’ di manutenzione, rimozione senza deterioramento, incapsulamento e confinamento, sorveglianza e controllo) la validita’ dell’art. 59sexies rimarrebbe applicata alle sole categorie di trasporto, di smaltimento e di trattamento di RCA; l non e’ certa la data inizio lavori; l gli organi di vigilanza possono ricevere il piano anche solo 30 giorni prima del loro inizio e non piu’ 90 giorni come precedentemente stabilito dal D.Lgs. n. 277/1991. Questo crea serie difficolta’ a tali organi di controllo, vista la nota scarsita’ di personale e di risorse, nell’esaminare tutti i piani che gli pervengono in cosi’ breve tempo; l le ditte potrebbero presentare numerosi piani di lavoro all’inizio dell’anno, con conseguente difficolta’ degli organi di vigilanza a effettuare la fase ispettiva, non essendo certa la durata dei lavori ne’ l’effettivo periodo di svolgimento.
Articolo successivo

