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COSA SI INTEDE PER "LAVORO DOMESTICO"

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14:55 20 LUG 2009

(AGI) - Roma, 20 lug. - Ai sensi dell'art. 1 della legge n.
  339/1958, il lavoratore domestico e' colui che presta, a qualsiasi titolo, la propria opera (di almeno 4 ore giornaliere) per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. Rientrano in questa categoria: le colf, i camerieri, i cuochi, le bambinaie, le governanti, gli autisti, i giardinieri, ecc. Le disposizioni del codice civile (artt. 2240 - 2246) rimangono, invece, ancora valide per i lavoratori ad "ore". Il rapporto di lavoro domestico deve presumersi oneroso e pertanto subordinato, salva l'ipotesi in cui sia fornita la prova rigorosa dell'esistenza di un rapporto diverso, basato su un vincolo affettivo e tale da comportare la gratuita' dell'attivita' lavorativa (in questo caso si parla di lavoro familiare). Il D.P.R. 1403/1971 prevede la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali. L'obbligatorieta' di assicurare il lavoratore domestico sussiste qualunque sia la durata del lavoro, anche se il lavoro e' saltuario e discontinuo, anche se il lavoratore e' gia' assicurato per altra attivita', anche se di nazionalita' straniera e pensionato. Il 1° marzo 2007 e' entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL) applicabile ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche di nazionalita' non italiana, iscritti alle associazioni che lo hanno stipulato o che comunque lo hanno recepito attraverso l'applicazione. Con l'entrata in vigore del suddetto CCNL i profili professionali dei lavoratori domestici risultano ben separati, dato che, per la prima volta, il nuovo contratto collettivo comprende anche la tutela lavorativa delle badanti, o meglio delle assistenti familiari.