I figli possono essere riconosciuti come tali solo se c'è "legame biologico" con i genitori. A deciderlo è stata la Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo in una sentenza del 24 gennaio con la quale rigetta il ricorso di una coppia italiana. La decisione rappresenta un precedente importante in materia di utero in affitto.
La vicenda giudiziaria della coppia è particolarmente complessa. Tutto parte dal rifiuto dell'ufficiale di stato civile di trascrivere, su richiesta dei coniugi, il certificato di nascita rilasciato in territorio russo nel loro comune di residenza Colletorto, provincia di Campobasso.
La vicenda punto per punto
Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli, una coppia molisana che non riusciva ad avere figli, nel 2006 ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a poter adottare. Purtroppo i bimbi adottivi non sono arrivati e così i due hanno deciso di diventare genitori attraverso la maternità surrogata e per fare questo sono andati in Russia.
- Il 27 febbraio 2011 una donna russa partorisce il bambino nato attraverso la donazione del seme di Giovanni Campanelli. Per le autorità russe tutto è in regola e i nomi della coppia italiana sono scritti sul certificato di nascita. In Italia però la situazione è diversa, e appena la coppia torna in patria scattano le verifiche.
- Il 16 maggio 2011, il bambino di quasi 3 mesi viene sottoposto a tutela, e a luglio chiesto l’esame del dna. Il risultato, arrivato ad agosto, conferma l’inesistenza del legame biologico tra il piccolo e i genitori, benché Giovanni avesse fornito il proprio seme alla clinica russa. A quel punto il bambino è affidato ai servizi sociali e dichiarato adottabile.
- Il 5 maggio 2011 ai due viene formalmente comunicata un’indagine giudiziaria a loro carico per alterazione di stato civile di minore, false dichiarazioni e violazione della legge sulle adozioni.
- Aprile 2013, arriva la conferma giudiziaria dell’intrascrivibilità del certificato di nascita. A nulla vale la difesa di Paradiso e Campanelli, che tenta di mettere in campo la loro buona fede.
- Il 5 giugno 2013 i coniugi sono esclusi anche dal procedimento di adozione del piccolo.
- I coniugi ricorrono alla Cedu, la Corte europea per i diritti dell’uomo, dove lamentano la violazione dell’articolo 8 della Carta (rispetto della vita privata e familiare).
- Il 27 gennaio 2015 Strasburgo si pronuncia a favore dei ricorrenti.
- L’Italia impugna la sentenza del supremo organo di giudizio: la Grand Chambre, che tratta il caso nell’udienza del 9 dicembre 2015.
Che fine ha fatto il bambino
Il piccolo è ora affidato a un'altra coppia. La Corte ha stabilito che nel caso di Paradiso e Campanelli non c'è violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'uomo, quello che fa riferimento al rispetto per la vita privata e familiare, perchè "vista l'assenza di qualsiasi legame biologico tra il bambino e i ricorrenti, la breve durata della loro relazione con il bimbo e la mancanza di certezze circa i legami tra di loro dal punto di vista legale", "non esiste tra i ricorrenti e il bambino" un legame di tipo familiare
La Corte sottolinea inoltre che è diritto proprio ed esclusivo dello Stato riconoscere una relazione legale genitori-figli "con l'obiettivo di proteggere i bambini". In ragione di questi motivi, la Grand Chamber riconosce le ragioni dell’Italia secondo cui la separazione del bambino dalla coppia non costituisce un danno per il piccolo, che "non soffrirà" per l’affidamento ad altri genitori. La sentenza scrive una nuova pagina giuridica per la gestione di casi di analoghi che dovessero verificarsi da qui in poi, e anche in tutti gli altri Paesi che non hanno una legislazione nazionale chiara in materia.
La sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo
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