che invita a non accettare elemosine, ma ad attivare azioni giudiziarie contro Bankitalia
(Adusbef) Mentre proseguono le ripetute, insistenti molestie a danno di 210.000 azionisti truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, per convincerli ad accettare vere e proprie elemosine, con la rinuncia a qualsiasi contenzioso giudiziario contro le banche e la doverosa azione nei confronti di Bankitalia e Consob, l'unica strada percorribile per aggredire il loro capiente patrimonio, alla luce di sentenze consolidate di Cassazione che hanno condannato l'omessa vigilanza, il 25 marzo, la prima storica sentenza di condanna nella causa pilota intentata da Adusbef, segna uno spartiacque per i soci frodati, beffati e perseguitati dagli stalker delle due banche venete.
Con la sentenza depositata ieri N.687 del 25 marzo 2017, il Tribunale di Verona accogliendo la domanda, dopo aver ritenuto che la Banca Popolare di Vicenza non avesse adeguatamente informato la cliente della illiquidità delle azioni e del fatto che il prodotto non fosse appropriato, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, pari alla integrale restituzione del capitale investito (39.638,05), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria:" sulle somme di euro 30.051,25 e su quella di euro 9.586,80 dalle date, rispettivamente, del 23 ottobre 2009 e del 7 ottobre 2010 a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi sulle somme predette dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo; condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio ...”.
Questa la storia giudiziaria di una risparmiatrice che non ha voluto accettare l'elemosina del 15% a chiusura dei sacrifici e dei risparmi di una vita. L'Adusbef che aveva proposto un ristoro minimo non inferiore al 50% più interessi del maltolto, porta a casa la soddisfazione di far capire agli azionisti ed alle banche quanto sia importante non piegare la testa, non abbassare il cappello davanti alla protervia dei banchieri protetti da Bankitalia, con il traguardo della vittoria dei consumatori contro le lobby bancarie e vari imbonitori, alcuni contigui ai consumatori, che cercano di lucrare sui timori e le paure dei cittadini ridotti alla miseria, truffati e beffati.
L'associata Adusbef, assistita dalla delegata dell'associazione, avvocato Emanuela Bellini del Foro di Verona, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, la Banca Popolare di Vicenza dichiarando di aver acquistato 660 azioni Bpvi, al prezzo di euro 60,50 ciascuna, dietro insistente suggerimento della banca che le aveva rappresentato quelle operazioni come investimenti della specie più sicura e dopo che era stata rassicurata sulla possibilità di liquidare i titoli in un successivo momento. Successivamente aveva chiesto alla Banca di poter vendere dette azioni ma quella le aveva comunicato di essere impossibilità a riacquistarle, asserendo che per l'utilizzo del 'fondo acquisto azioni proprie' nel corso del 2014 era diventata obbligatoria l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I successivi reclami che ella aveva inviato all'istituto di credito erano rimasti senza esito.
L'attrice ha chiesto al Tribunale, nella persona del Giudice Unico dottor. Massimo Vaccari, la dichiarazione di nullità del contratto quadro, nonché l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare: 1) la violazione dell'obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo di acquisto dei titoli era stato non congruo e artatamente sopravvalutato; 2) l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni proprie e di quello sul rischio del c.d. bail in, che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016; 3) la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza delle due operazioni, avuto riguardo agli obiettivi di investimento che essa attrice aveva avuto, in contrasto con il regolamento Consob 16190/2007; 4) la violazione dell'art. 49 del regolamento Consob 16190/2007 in punto di prontezza e rispetto dell'ordine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita. La causa è iniziata con la prima udienza il 7 aprile del 2016 e l'ultima udienza si è tenuta il 20 dicembre 2016; a marzo 2017, cioè dopo solo 11 mesi, si è già conclusa con la sentenza n. 687 del 25 marzo 2017 che ha visto l'associata Adusbef, vittoriosa ! Infatti, il Tribunale, così ha concluso: “Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro e degli atti conseguenti avanzata dall'attrice; in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall' attrice condanna la convenuta a corrispondere alla prima la somma di euro 39.638,05, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme di euro 30.051,25 e su quella di euro 9.586,80 dalle date, rispettivamente, del 23 ottobre 2009 e del 7 ottobre 2010 a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi sulle somme predette dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo; condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio ...”.
Invece di aderire ad una proposta che aggiunge la beffa alla truffa per salvare gli spiccia faccende di Bankitalia ed i mandarini delle 2 autorità dalle azioni giudiziarie, Adusbef invita gli azionisti di Veneto Banca e BpVi a rialzare la testa, compilando il modulo pubblicato sul sito http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9922 per esperire azione di responsabilità per omessa vigilanza. Sul sito www.adusbef.it. il testo integrale della sentenza e le istruzioni per l'uso.