Roma - Dall'adeguamento sismico alla legge 1974, ecco le voci da conoscere quando di parla di ricostruzione post terremoto:
- Miglioramento sismico: interventi finalizzati ad accrescere la capacita' di resistenza delle strutture esistenti. Si realizza nei casi in cui non e' obbligatorio l' adeguamento. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonche' alla struttura nel suo insieme. Nel caso di intervento di miglioramento sismico, e' sufficiente conseguire appunto un semplice miglioramento dello stato attuale delle cose, senza necessariamente raggiungere la completa verifica della struttura secondo le sollecitazioni previste per le nuove costruzioni.
- Adeguamento sismico: consiste nella realizzazione di un complesso di opere che rendono l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche. E' richiesto il raggiungimento di valori di resistenza paragonabili a quelli delle nuove costruzioni. L'adeguamento va realizzato nel caso in cui si voglia sopraelevare la costruzione; ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematica di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
- Normativa del 2008: le nuove norme in materia sismica approvate nel 2008 ed entrate in vigore il 1 luglio del 2009 hanno introdotto il concetto di pericolosita' sismica locale. E' stata abbandonata la concezione del territorio italiano diviso in zone sismiche ed e' stata formulata una completa 'zonizzazione' mediante adozione di un reticolo i cui vertici sono dotati di caratteristiche puntuali di pericolosita' sismica. La normativa introduce, inoltre, i concetti di interventi di adeguamento, di miglioramento e di riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque non comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. La normativa specifica inoltre che "per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, e' possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza".
- Legge 1974: La legge 64 del 2 febbraio 1974 ha sostituito integralmente la legge 1684 del 1962 e ha introdotto una nuova normativa sismica nazionale che stabilisce il quadro di riferimento per le modalita' di classificazione sismica del territorio, oltre che la redazione delle norme tecniche. E' stata introdotta la possibilita' di aggiornare le norme sismiche ogni qualvolta sia giustificato dall'evolversi delle conoscenze dei fenomeni sismici, mentre per la classificazione sismica si e' operato, come per il passato, attraverso l'inserimento di nuovi comuni colpiti dai nuovi terremoti.
- Classificazione sismica: si tratta di una suddivisione del territorio, in base all'intensita' e frequenza dei terremoti del passato in quattro zone di rischio: la zona 1, la piu' pericolosa, "in cui possono verificarsi fortissimi terremoti"; la 2 in cui "possono verificarsi forti terremoti"; la 3 in cui "possono verificarsi forti terremoti ma sono rari" e la 4, la "meno pericolosa, nella quale i terremoti sono rari". Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severita'. I Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono al 45% della superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione. Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale. Di fatto, sparisce il territorio "non classificato", e viene introdotta la zona 4, nella quale e' facolta' delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.
- Classificazione degli edifici: Secondo le nuove norme messe a punto a luglio, i fabbricati saranno catalogati in sei classi in base al grado di rischio sismico. Il documento, che fornira' una vera e propria anagrafe degli edifici, distingue sei fasce, da A la piu' sicura a F, la piu' pericolosa. Le nuove costruzioni dovranno essere dunque realizzate tenendo conto non solo dell'area geografica ma anche della qualita' dell'immobile.
- Fondi Ue: Ammontano a circa 360 milioni di euro i fondi per le emergenze stanziati da Bruxelles che saranno destinati alla ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia. Somma che, tuttavia, non riguardera' le abitazioni private ma solo le infrastrutture pubbliche: strade, uffici, scuole. (AGI)